Cassazione Civile, Ordinanza n. 13898/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia nasce da inviti al pagamento del contributo unificato emessi da Equitalia Giustizia S.p.A., avverso i quali la contribuente aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario. La CTP di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva poi respinto l'appello della contribuente. In Cassazione la ricorrente ha impugnato la decisione, ma il ricorso, per come trascritto nella sentenza, si risolveva in una rassegna di argomentazioni già svolte nei gradi di merito, con considerazioni generiche e senza una specifica censura riconducibile ai vizi tipici dell'art. 360 c.p.c.; inoltre la ricorrente si difendeva personalmente pur essendo stata cancellata dall'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, con conseguente difetto del requisito abilitante alla difesa personale dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che la ricorrente non era più iscritta nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e, pertanto, non poteva difendersi personalmente; dall'altro, che il ricorso non conteneva motivi specifici ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., ma solo un generico dissenso rispetto alle decisioni di merito e richieste manifestamente irrilevanti. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese, al pagamento della sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma e al Consiglio dell'Ordine competente.
Norme richiamate
La proposta di definizione accelerata non determina incompatibilità del magistrato che l'ha formulata a far parte del collegio decisore.
La decisione in camera di consiglio successiva alla proposta accelerata si inserisce nel medesimo giudizio di cassazione.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non sussiste incompatibilità del consigliere relatore per aver formulato la proposta di definizione accelerata.
Richiamato per escludere un motivo di astensione/incompatibilità del giudice.
artt. 33 e 34 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578
La difesa personale innanzi alla Corte di cassazione è consentita solo a chi sia in possesso del requisito di iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il ricorso per cassazione deve articolare censure riconducibili ai vizi tipici di legittimità; il mero riepilogo delle difese di merito non è sufficiente.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione dei motivi; la mancanza di una censura specifica rende il motivo inammissibile.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata a favore della controparte.
In caso di abuso del processo nella definizione accelerata, può essere irrogata anche la condanna in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la difesa personale dell'avvocato è ammessa solo se il soggetto è iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: il ricorrente deve indicare specificamente i motivi, individuare il capo della decisione impugnato e formulare censure riconducibili ai vizi tipici dell'art. 360 c.p.c.
- La riproposizione di argomentazioni di merito, senza una censura pertinente e specifica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, integra un "non motivo" e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la decisione conforme alla proposta può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale espressione di abuso del processo.
- Espressioni gravemente sconvenienti e offensive, estranee all'oggetto del giudizio, non sono tollerate e possono giustificare la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria e all'ordine professionale competente.
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