Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22190/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per due episodi di incendio. Ha dedotto tre motivi: 1) ha contestato la propria responsabilità per i fatti di incendio, sostenendo una diversa lettura della prova dichiarativa e indiziaria; la censura, quanto a uno dei fatti, mirava a svalutare la deposizione di una teste oculare ritenuta attendibile dai giudici di merito nonostante il rapporto di parentela con la persona offesa, e quanto all'altro, a contestare il riconoscimento dell'imputato nelle immagini video sulla base delle dichiarazioni convergenti degli operanti; 2) ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione della condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio o comunque non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, e l'ultimo motivo in parte aspecifico e comunque infondato alla luce della motivazione dei giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze sulla responsabilità per i due incendi erano integralmente di merito e tendevano a ottenere una rivalutazione della prova già compiuta dai giudici territoriali; ha ritenuto correttamente motivato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando la gravità del pericolo per l'incolumità, le modalità di realizzazione delle condotte e il contesto di tempo e luogo (orario notturno e centro abitato); ha reputato legittimo anche il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi; infine, ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego della non menzione, poiché il giudice di primo grado aveva spiegato che, pur con la sospensione condizionale della pena, era opportuno che la condanna producesse effetti nei rapporti sociali del condannato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti una non trascurabile gravità del pericolo per l'incolumità, concrete modalità offensive e un contesto temporale e spaziale aggravante, come l'azione notturna in un centro abitato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono rimesso al giudizio di fatto del giudice di merito e il loro mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche deve tener conto degli elementi ivi indicati, apprezzati come preponderanti dal giudice di merito.

  • art. 175 c.p.

    Il beneficio della non menzione richiede una specifica valutazione autonoma; il suo diniego è legittimo se il giudice indica le ragioni per cui gli elementi favorevoli a un beneficio non valgono per l'altro, o se individua elementi contrari specifici.

  • art. 615 c.p.p.

    La sentenza richiama il principio secondo cui in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio quando le censure mirano soltanto a sostituire la lettura difensiva a quella del giudice di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Le doglianze sulla attendibilità della teste oculare e sul riconoscimento dell'imputato nelle immagini video attengono alla valutazione del compendio probatorio, riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione coerente.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione sul trattamento sanzionatorio e sui benefici può essere legittimamente fondata sulle circostanze del fatto e sulla mancanza di elementi di segno positivo per l'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, mirino esclusivamente a una nuova valutazione del materiale probatorio e indiziario già scrutinato dai giudici di merito.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta, per modalità concrete, per l'entità del pericolo cagionato e per il contesto di tempo e luogo, esprima una offensività non minima, specie se la condotta è realizzata in orario notturno e in un centro abitato.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dell'assenza di elementi positivi apprezzabili; dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza non basta a fondare la concessione.
  • La non menzione della condanna costituisce un beneficio autonomamente valutabile rispetto alla sospensione condizionale della pena, e può essere negata con motivazione specifica che evidenzi ragioni diverse o ulteriori elementi contrari.
  • Quando la motivazione del giudice di merito è congrua, coerente e non manifesta fratture logiche, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità dei testi e degli elementi videoriprodotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.