Cassazione Penale, Ordinanza n. 03311/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in secondo grado ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione della decisione di merito, contestandone la correttezza nella parte relativa all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non erano indicate specificamente le parti della motivazione ritenute illogiche o carenti, né gli elementi fattuali o argomentativi su cui fondare il sindacato di legittimità. In sostanza, il ricorso non individuava in modo puntuale il decisum impugnato e si risolveva in una doglianza non autosufficiente.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura; la mera doglianza generica sulla motivazione non è sufficiente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione può essere dedotto solo indicando puntualmente quali parti della motivazione sarebbero mancanti, contraddittorie o manifestamente illogiche; la ricorrente non ha assolto tale onere.
È la base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che deduce vizi motivazionali deve indicare in modo specifico e puntuale le porzioni della motivazione censurate e le ragioni della critica; una contestazione generica è inammissibile.
- L'onere di specificità dei motivi di impugnazione richiede che il giudice di legittimità sia posto in condizione di comprendere immediatamente il tema devoluto e di esercitare il controllo richiesto.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non individua specifiche carenze argomentative, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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