Cassazione Penale, Sentenza n. 46262/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) in relazione alla violazione delle norme del codice della strada (d.lgs. 30/4/1992 n.285, artt. 176 comma 2 lett. a) e 141 comma 6). Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) travisamento della prova e vizio motivazionale sull'attribuzione della condotta colposa (contestando l'identificazione del conducente); (2) contestazione della ricostruzione della dinamica che attribuirebbe la responsabilità al tamponato; (3) censura sulla misura della pena ritenuta non proporzionata e che la colpa fosse lieve; (4) mancata nomina di perizia cinematica richiesta per accertare la dinamica e comportamento alternativo lecito; (5) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 c.p.; (6) mancato riconoscimento dell'attenuante per integrale riparazione del danno (prodotta una quietanza).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure impugnate richiedessero una rivalutazione dei fatti e delle prove, materia sottratta al sindacato di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata. La Corte ha confermato la ricostruzione secondo cui il Gomez, riconosciuto come conducente dall'analisi del cronotachigrafo digitale, si era immesso dalla piazzola immettendosi in corsia a velocità inadeguata e costituito causa unica ed determinante dell'incidente, con conseguente morte del conducente dell'autocarro tamponato. Sono stati respinti i motivi relativi alla perizia richiesta, all'attenuante di cui all'art. 589-bis comma 7 e all'integrale riparazione, per mancata prova tempestiva e di completezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Reati di omicidio colposo: la Corte ha ritenuto che la condotta colposa del conducente (immissione in carreggiata senza adeguata accelerazione e a velocità inidonea) sia stata causalmente efficiente rispetto al decesso; la valutazione della sussistenza della colpa e del nesso causale è stata rimessa al giudice di merito e ritenuta adeguatamente motivata
art. 176 comma 2 lett. a) d.lgs. 30/4/1992 n.285
art. 176 comma 2, lett. a) d.lgs. 30 aprile 1992 n.285
Violazione delle norme sulla disciplina della circolazione in relazione alle modalità di immissione dalla piazzola di sosta; tale violazione è stata considerata elemento della colpa specifica attribuita al conducente dell'autoarticolato
art. 141 comma 6 d.lgs. 30/4/1992 n.285
art. 141 comma 6 d.lgs. 30 aprile 1992 n.285
Norma richiamata in relazione ai doveri di adeguamento della velocità e di corretto uso delle corsie (corsia di emergenza per accelerazione prima dell'immissione): la sua violazione ha contribuito a ritenere la colpa specifica dell'imputato
art. 589-bis comma 7 cod. pen.
art. 589-bis, comma 7 cod. pen.
Prevede un'attenuante se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione o omissione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che non fosse provato che l'evento non sia stata esclusiva conseguenza dell'azione dell'imputato, quindi l'attenuante non è stata riconosciuta
Giurisprudenza (Sez.4, n.54996 del 24/10/2017)
Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017
Principio secondo cui la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità in un incidente stradale è rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se supportata da adeguata motivazione; la Corte di cassazione lo ha richiamato per dichiarare inammissibili censure che chiedevano una diversa valutazione dei fatti
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: le impugnazioni che chiedono una diversa ricostruzione probatoria vengono dichiarate inammissibili se il giudice di merito ha fornito motivazione adeguata.
- Prove tecniche documentali (es. cronotachigrafo, scheda conducente nello slot) hanno elevato valore probatorio nell'identificazione del conducente e nella ricostruzione dei turni di guida.
- Richieste istruttorie generiche (perizie cinematica non specificate) possono essere rigettate se il compendio probatorio già consente una chiara ricostruzione della dinamica.
- Per ottenere attenuanti come quella prevista dall'art. 589-bis o per far valere l'integrale riparazione, è necessario provare tempestivamente e puntualmente tali circostanze nel giudizio di merito; la produzione tardiva o indeterminata può risultare inefficace in cassazione.
- Nei tamponamenti la responsabilità non è automatica per il tamponante: la valutazione dipende dalla dinamica concreta (es. immissione improvvisa, ingombro della carreggiata, violazione delle regole di immissione), ma la ricostruzione relativa a tali elementi resta prerogativa del giudice di merito.
- Le doglianze sulla misura della pena sono difficilmente accolte in cassazione se il giudice di merito ha applicato criteri congrui e la pena resta entro limiti compatibili con il quadro normativo e con la media edittale.
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