Cassazione Civile, Ordinanza n. 33754/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra vicini in materia di distanze legali tra costruzioni. La corte d'appello, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva condannato la proprietaria ricorrente e un altro convenuto ad arretrare mediante demolizione il piano mansardato e un manufatto realizzato sul lastrico solare, ritenendo che l'intervento edilizio avesse creato nuova volumetria e dovesse rispettare la distanza di dieci metri dalla proprietà avversa. L'intervento era stato realizzato in un immobile sito in zona A del piano urbanistico comunale, in un'area con vincolo di inedificabilità e senza specifica disciplina locale sulle distanze dai confini. Il ricorso per cassazione, proposto con un unico motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, sostenendo che nelle zone territoriali A la distanza minima tra costruzioni non è quella di dieci metri, ma non deve essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi esistenti. Le resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso, rilevando che la corte d'appello non si era conformata all'interpretazione ormai consolidata dell'art. 9, primo comma, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Secondo tale interpretazione, la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate di edifici frontisti si applica alle nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico, mentre nelle zone A, caratterizzate dal generale divieto di costruzioni ex novo, la norma richiede soltanto che la distanza non sia inferiore a quella esistente tra i volumi edificati preesistenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. È stata invece respinta la richiesta della ricorrente di decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., perché la Corte ha ritenuto necessario un nuovo esame di fatto da parte del giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici frontisti si applica alle nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico; nelle zone A, dove vige il divieto generale di costruzioni ex novo, la distanza deve essere almeno pari a quella intercorrente tra i volumi preesistenti.
art. 41-quinquies l. 17 agosto 1942, n. 1150
Costituisce la base normativa di emanazione del d.m. 1444/1968 sulle distanze edilizie.
art. 17 l. 6 agosto 1967, n. 765
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 41-quinquies nella legge urbanistica.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti è stata respinta perché, nel caso di deduzione di violazione di legge, è sufficiente l'indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione camerale e la decisione semplificata.
La Corte nega la possibilità di decidere nel merito perché non basta che gli elementi fattuali siano già acquisiti; occorre che, sulla base della sentenza impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nelle zone territoriali A, ai fini dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, la regola della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate non opera come criterio generale per ogni intervento edilizio, ma va coordinata con il divieto di nuove edificazioni ex novo e con la preesistente situazione volumetrica.
- Quando la controversia riguarda la corretta interpretazione di una norma di diritto, il motivo di ricorso per cassazione può ritenersi sufficientemente specifico anche se fondato su atti e documenti richiamati senza un'articolata riproduzione testuale, purché gli stessi siano individuabili.
- La decisione nel merito da parte della Corte di cassazione ex art. 384, comma 2, c.p.c. presuppone che, sulla base della sentenza impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; in difetto, la causa va rinviata al giudice di merito.
- In materia di distanze edilizie, il giudice di merito deve verificare preliminarmente la disciplina urbanistica concreta della zona e la qualificazione dell'intervento edilizio, poiché la regola applicabile dipende dalla combinazione tra vincoli urbanistici e natura dell'opera realizzata.
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