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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32562/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Lecco, in data 11 marzo 2026, aveva applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena concordata per reati di detenzione di sostanza stupefacente, con applicazione della recidiva specifica infraquinquennale e riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati. Il ricorrente ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere trattato de plano e dichiarato inammissibile, poiché proposto contro una sentenza di patteggiamento e fondato su un motivo non riconducibile ai casi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, l'erronea qualificazione giuridica denunciabile contro la sentenza di applicazione della pena deve consistere in un errore manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione; la censura proposta, invece, era aspecifica, non autosufficiente e non trovava riscontro nel capo d'imputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la denuncia di erronea qualificazione giuridica non evidenziasse un errore manifesto nei termini richiesti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la prospettazione difensiva non fosse supportata dal contenuto del capo d'imputazione. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La difesa ha sostenuto che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità; la Corte non ha esaminato nel merito tale qualificazione, ritenendo il motivo non proponibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di patteggiamento la denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore sia manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al capo d'imputazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano delle impugnazioni da dichiarare inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la denuncia di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto se prospetta un errore manifesto, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo d'imputazione.
  • È inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che deduca in modo aspecifico e non autosufficiente una violazione di legge non immediatamente desumibile dal capo d'imputazione e dalla motivazione della sentenza.
  • La mera prospettazione difensiva di una diversa qualificazione del fatto, non riscontrata dal capo d'imputazione, non integra un motivo consentito contro la sentenza di patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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