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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22602/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato relativo all'annualità 2011, ha rideterminato la pena per le restanti imputazioni (art. 483 c.p.) aumentandola rispetto a quella inflitta in primo grado. Due motivi: (1) violazione di legge (art. 127 e 597 c.p.p.) per la reformatio in pejus operata dal giudice d'appello nonostante l'impugnazione fosse del solo imputato; (2) violazione di legge e carenza di motivazione (artt. 132 e 133 c.p.) per mancata esplicitazione del calcolo della pena, della determinazione della pena base e dell'aumento per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato (assorbendo il secondo) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia. La Corte ha rilevato la palese violazione del terzo comma dell'art. 597 c.p.p. (divieto di aggravamento della pena quando l'appellante è il solo imputato) e ha disposto la rinnovazione dell'esame della determinazione della pena. Decisione resa il 3/5/2022.

Norme richiamate

  • art. 597 c.p.p.

    Il terzo comma stabilisce che, quando l'appellante è il solo imputato, il giudice d'appello non può irrogare una pena più grave né per specie né per quantità; la Corte ha ritenuto violato il divieto di reformatio in pejus.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato nel motivo per gli effetti dell'impugnazione e delle parti che appellano; viene evocato in connessione al divieto di aggravamento in presenza di impugnazione del solo imputato.

  • art. 132 c.p.

    Norma sulla determinazione della pena; la censura riguarda l'omessa esplicitazione del calcolo della pena base da parte della Corte territoriale.

  • art. 133 c.p.

    Norma sulle circostanze e sui criteri di determinazione della pena; la Corte ritiene che mancasse motivazione sull'operazione di aumento per la continuazione.

  • art. 483 c.p.

    Norma del fatto-reato originariamente contestato (le imputazioni alla base del processo); contestazioni per più annualità, con una dichiarata prescrizione per l'annualità 2011.

Massime di principio

  • Se l'appellante è il solo imputato, il giudice d'appello non può aumentare la pena rispetto a quella inflitta in primo grado (divieto di reformatio in pejus ai sensi dell'art. 597 c.p.p.).
  • La dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni reati non autorizza automaticamente il giudice d'appello a incrementare la pena per le residuate imputazioni rispetto al primo giudice se l'appello è solo dell'imputato.
  • Quando la Corte territoriale ridetermina la pena deve esplicitare il calcolo: indicare la pena base, gli eventuali aumenti o diminuzioni e i criteri adottati (artt. 132 e 133 c.p.); la mancata esplicitazione può portare all'annullamento con rinvio.
  • In presenza di impugnazione del solo imputato, eventuali variazioni peggiorative della posizione soggettiva vanno evitate salvo espressa e valida impugnazione del Pubblico Ministero o altra legittimazione all'aggravamento.
  • Se la Corte di Cassazione accerta violazione delle regole sul trattamento sanzionatorio può annullare la parte di sentenza relativa alla pena e disporre il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

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