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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12309/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento che, pur essendo stata concordata con la condizione espressa che l'accordo fosse subordinato all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-bis c.p., aveva proceduto all'applicazione delle pene accessorie. Il motivo centrale è che il giudice ha ritenuto la condizione non apposta e ha esercitato discrezionalmente il potere di infliggere le pene accessorie, nonostante l'accordo tra le parti avesse subordinato l'efficacia dell'intesa proprio all'esenzione da tali pene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola per nuovo esame. La Corte ha affermato che, quando le parti subordinano espressamente l'accordo all'esenzione dalle pene accessorie, tale condizione è vincolante per il giudice: se il giudice non la ritiene accoglibile deve rigettare l'intero patteggiamento e non può separare la pena principale dalle pene accessorie né applicare queste ultime disapplicando la condizione concordata.

Norme richiamate

  • legge 9 gennaio 2019 n. 3

    Ha modificato art. 444 e art. 445 c.p.p., introducendo il comma 3-bis nell'art. 444 e il comma 1-ter nell'art. 445, incidendo sul regime delle pene accessorie nei patteggiamenti per i reati contro la pubblica amministrazione e attribuendo al giudice un potere discrezionale di applicazione delle pene accessorie nei limiti indicati.

  • art. 444 cod. proc. pen. (comma 3-bis)

    «la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»

    Consente all'imputato di subordinare la richiesta di patteggiamento all'esenzione dalle pene accessorie; quando tale subordinazione è espressa ha effetto vincolante per il giudice che, se non la condivide, deve rigettare l'intero patto.

  • art. 445 cod. proc. pen. (commi rilevanti)

    nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter; «con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale»

    La modifica ha introdotto la possibilità per il giudice, nel patteggiamento ordinario per specifici reati contro la pubblica amministrazione, di applicare le pene accessorie anche quando la pena principale è entro il limite di due anni; ciò trasferisce al giudice un potere discrezionale rispetto al precedente divieto automatico.

  • art. 317-bis cod. pen.

    Prevede le pene accessorie rilevanti (interdizione dai pubblici uffici e divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione) la cui applicazione è stata resa oggetto di particolare disciplina nel patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione.

  • Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022 (Boccardo)

    consente all'imputato di subordinare la propria richiesta alla esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-bis cod. pen. ovvero all'estensione alle stesse della sospensione condizionale, ma "con effetto vincolante per il giudice"

    La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la subordinazione prevista dal comma 3-bis ha effetto vincolante: il giudice che non intende accoglierla deve rigettare il patteggiamento nella sua interezza.

Massime di principio

  • Se le parti nel patteggiamento subordinano espressamente l'accordo all'esenzione dalle pene accessorie, il giudice non può accettare la parte relativa alla pena principale e applicare le pene accessorie: deve rigettare l'intero patteggiamento se non condivide la subordinazione.
  • La legge n.3/2019 ha attribuito al giudice un potere discrezionale di applicare le pene accessorie nei patteggiamenti ordinari per taluni reati contro la pubblica amministrazione, ma tale potere non consente di scindere un accordo condizionato dalle parti.
  • Per evitare incertezza difensiva, nell'ambito di reati contro la pubblica amministrazione la strategia difensiva deve espressamente trattare le pene accessorie: prevedere la subordinazione o prevedere alternative chiare nel patto.
  • Se il giudice intende applicare le pene accessorie nonostante un accordo che le esclude, è necessario che rigetti il patteggiamento con motivazione adeguata; l'accoglimento parziale o la sostituzione della volontà delle parti costituisce vizio di legittimità.
  • La motivazione del giudice è particolarmente rilevante: quando esercita la discrezionalità di applicare pene accessorie in casi non decisamente regolati dall'accordo, deve fornire argomentazione puntuale per evitare annullamento.

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