Cassazione Civile, Ordinanza n. 14580/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, davanti alla Corte d'appello, di una delibera della Consob che aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie a una società di revisione e a un revisore per asserite violazioni commesse nell'attività di revisione dei bilanci di due società al 31/12/2017. Le contestazioni riguardavano il rispetto dei principi di revisione ISA Italia e delle norme del d.lgs. n. 39/2010, in un contesto di operazioni finanziarie e contratti relativi a titoli e prestiti obbligazionari. In opposizione si chiedeva l'annullamento totale o parziale dei provvedimenti sanzionatori, deducendo l'inidoneità delle contestazioni e l'eccessività o sproporzione delle sanzioni, e in subordine la loro riduzione. La Corte d'appello rigettava l'opposizione ritenendo accertate le violazioni e rispettato il principio di proporzionalità. In cassazione erano proposti tre motivi: il primo per omessa o contraddittoria motivazione sulla mancata adeguata verifica del sistema di controllo interno e sulla violazione del principio ISA Italia n. 315 e delle norme del d.lgs. n. 39/2010; il secondo per violazione del principio ISA Italia n. 240, dell'art. 14 d.lgs. n. 39/2010 e, nella seconda parte, dei principi ISA Italia n. 330 e n. 500 in tema di evidenze documentali; il terzo per violazione dell'art. 26, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2010 e degli artt. 3, comma 1, e 18, comma 2, l. n. 689/1981, per asserita carenza di autonoma motivazione sull'irrogazione delle sanzioni. Tuttavia, prima della decisione, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, non accettato dalla controparte quanto alle spese.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c. Poiché la controparte non ha aderito alla rinuncia, la Corte ha provveduto sulle spese, ponendole a carico della parte ricorrente e liquidandole in favore della resistente. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in quanto l'estinzione del giudizio per rinuncia impedisce tale conseguenza.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione; se la controparte non aderisce alla rinuncia, il giudice provvede sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
art. 26, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2010
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla sanzione amministrativa e sulla necessità di adeguata motivazione del provvedimento sanzionatorio.
art. 3, comma 1, l. n. 689/1981
Richiamato come parametro della pretesa carenza motivazionale dell'illecito amministrativo contestato.
art. 18, comma 2, l. n. 689/1981
Richiamato come norma relativa alla difesa nel procedimento sanzionatorio amministrativo, invocata per contestare la motivazione della sanzione.
Norma indicata nel provvedimento sanzionatorio quale fonte delle violazioni contestate ai revisori.
art. 11, comma 1, d.lgs. n. 39/2010
Richiamato per contestare la valutazione delle violazioni dei principi di revisione e degli obblighi del revisore.
Richiamato insieme ai principi ISA Italia n. 240 in relazione ai doveri del revisore e ai presunti errori della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione determina l'estinzione del processo anche quando la controparte non vi aderisca, fermo restando il potere del giudice di regolare le spese del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
- Quando il ricorso viene rinunciato prima della decisione, la Corte non esamina nel merito i motivi di impugnazione e si limita a prendere atto dell'estinzione del processo.
- Nei giudizi di impugnazione avverso sanzioni amministrative, la mancata adesione alla rinuncia da parte della controparte può rilevare ai soli fini della regolazione delle spese.
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