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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38117/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tra una parte privata e una società, definito con sentenza della Corte d'appello di Palermo. Avverso tale decisione la parte privata ha notificato ricorso per cassazione, ma non ha poi depositato né iscritto a ruolo il ricorso nei termini prescritti. La società resistente ha comunque depositato controricorso e ha potuto chiedere la declaratoria di improcedibilità. In Cassazione il rilievo decisivo non riguarda il merito della lite sottostante, bensì il mancato rispetto dell'onere di deposito ex art. 369 c.p.c. e la possibilità per il controricorrente di attivarsi per far dichiarare improcedibile il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché, pur essendo stato notificato, non risultava depositato e iscritto a ruolo dal ricorrente entro i termini di legge. Ha poi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso e degli atti indicati dalla norma determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 370 c.p.c.

    Il potere di contraddire del controricorrente comprende anche la possibilità di chiedere l'iscrizione a ruolo del processo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore può essere comunicata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di definizione del giudizio con l'esito previsto dalla norma, se ne dichiarano i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata iscrizione a ruolo e il mancato deposito del ricorso nei termini di legge ne comportano l'improcedibilità, indipendentemente dalla notificazione dell'atto.
  • Il controricorrente, avendo titolo a contraddire, può attivarsi per ottenere la declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente non abbia adempiuto agli oneri di deposito richiesti dall'art. 369 c.p.c.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
  • Quando ricorrono i presupposti di legge, il giudice deve dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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