Cassazione Civile, Ordinanza n. 25242/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile ha proposto opposizione, ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002, contro il decreto del Tribunale che le aveva revocato l’ammissione al beneficio. La revoca era stata motivata dal giudice di merito con la pretesa incompletezza della dichiarazione sostitutiva resa dall’interessata, che avrebbe omesso di indicare in modo sufficientemente specifico i dati anagrafici e il reddito del convivente, nonché con la ritenuta insufficienza della dichiarazione circa il proprio reddito, indicato come "circa 400 euro mensili". Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione dell’art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, per avere il Tribunale ritenuto la parte priva di legittimazione a chiedere la liquidazione del compenso del difensore e del consulente, mentre la parte è l’unica legittimata a contestare la revoca dell’ammissione al beneficio; (2) violazione dell’art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002, per avere il Tribunale reputato insufficiente la dichiarazione reddituale, senza considerare che il reddito indicato, anche sommato a quello del convivente, non superava la soglia di legge e che, trattandosi di redditi da prestazioni saltuarie, non era esigibile una precisione numerica assoluta. La ricorrente ha sostenuto inoltre che, in caso di dubbi, il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi sulla reale situazione reddituale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che il giudice dell’opposizione non poteva limitarsi a stigmatizzare l’assenza di una quantificazione perfettamente numerica del reddito, soprattutto quando la dichiarazione indicava comunque un importo mensile e il dato, ragguagliato su base annua e sommato al reddito del convivente, non faceva comunque emergere il superamento della soglia per il beneficio. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mancanza di una indicazione numerica nella dichiarazione non integra di per sé motivo di revoca dell’ammissione, dovendo il giudice attivare i poteri istruttori officiosi per accertare non solo il quantum ma anche l’an del reddito. È stato anche accolto il primo motivo: la Corte ha precisato che il difensore della parte ammessa al patrocinio può impugnare solo i provvedimenti relativi al proprio compenso, mentre solo la parte è legittimata a contestare il diniego o la revoca dell’ammissione al beneficio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Rovigo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
individua il rimedio dell’opposizione avverso i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato; nel caso concreto è la parte ammessa a proporre opposizione contro la revoca del beneficio.
art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002
richiede la dichiarazione sostitutiva ai fini dell’ammissione al patrocinio, ma la sua violazione non può essere affermata in modo formalistico se la situazione reddituale è comunque desumibile e verificabile anche con poteri officiosi.
art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002
delimita la legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti relativi ai compensi del difensore e conferma che il difensore non è legittimato a impugnare la revoca dell’ammissione al patrocinio, riservata alla parte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge.
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica perfettamente dettagliata del reddito nell’autodichiarazione non comporta automaticamente la revoca del beneficio, se dal contenuto della dichiarazione emergono comunque elementi reddituali sufficienti a escludere il superamento della soglia di legge.
- Quando il giudice abbia dubbi sulla completezza o veridicità della situazione reddituale dichiarata, deve attivare i poteri istruttori officiosi per verificarne l’effettiva consistenza, non potendo fondare la revoca su un rilievo meramente formalistico.
- La legittimazione all’impugnazione dei provvedimenti in materia di patrocinio va distinta: la parte ammessa è l’unica legittimata a contestare la revoca o il diniego del beneficio, mentre il difensore può impugnare soltanto i provvedimenti che incidono sul suo compenso.
- In presenza di redditi da prestazioni saltuarie o occasionali, non è esigibile una precisione assoluta analoga a quella dei redditi da rapporti stabili, purché la dichiarazione consenta comunque una verifica della soglia reddituale rilevante.
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