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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10287/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato aveva chiesto alla Corte di appello la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, deducendo di avere dato prova di buona condotta e di essersi inserito in un contesto diverso da quello in cui erano maturate le condotte che avevano giustificato la misura di prevenzione personale presupposta. La Corte di appello di Torino ha rigettato l'istanza ritenendo insussistenti indici effettivi e costanti di buona condotta; ha considerato irrilevante la frequenza di un corso di formazione, valorizzando la natura dei precedenti, indicati come reati contro il patrimonio, e una recente segnalazione per guida senza patente. Nel ricorso per cassazione sono state formulate censure qualificate come violazioni di legge, ma in realtà dirette a contestare la motivazione della decisione di merito sotto il profilo della sua persuasività, senza evidenziare reali vizi di contraddittorietà o insufficienza motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze si risolvevano in critiche meramente confutative della motivazione della Corte di appello, cioè in censure di merito non consentite in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011

    costituisce il fondamento normativo dell'istanza di riabilitazione proposta in relazione a una pregressa misura di prevenzione personale; la decisione di merito ha richiesto la prova di una buona condotta effettiva e costante.

  • art. 616 c.p.p.

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, si risolvano in una mera contestazione della ricostruzione e della valutazione di merito compiute dal giudice territoriale.
  • La riabilitazione in materia di prevenzione presuppone la dimostrazione di una buona condotta effettiva, costante e idonea a segnare un reale distacco dal contesto nel quale si collocavano le condotte presupposto.
  • Ai fini del giudizio sulla buona condotta il giudice può valorizzare anche elementi negativi successivi, come nuove segnalazioni o condotte sintomatiche di mancato stabile reinserimento sociale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni non scusabili, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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