Cassazione Penale, Sentenza n. 47344/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio per mancata condizione di procedibilità a querela in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che avrebbe reso procedibile a querela il reato per cui era stato condannato Grignani; 2) censura del rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, con riferimento agli effetti estintivi invocati (artt. 167 c.p. e 445 c.p.p.) e alla circostanza che la precedente condanna sospesa avrebbe avuto efficacia successiva rispetto al primo grado; 3) impugnazione del diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria o altra misura sostitutiva (anche in considerazione della situazione economica, della cooperazione dell'imputato e della risalenza dei precedenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazione essenziale: 1) la statuizione di responsabilità a carico del Grignani è divenuta irrevocabile nelle parti non oggetto di annullamento (art. 624 c.p.p.) e quindi il mutato regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 150/2022 non poteva incidere sul giudicato già formato; 2) il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto correttamente motivato dalla Corte territoriale, avendo il condannato già beneficiato due volte della sospensione e avendo plurimi precedenti (comprovanti una personalità negativa) che ostano alla prognosi favorevole necessaria per il beneficio; la estinzione per mancato reato in periodo di prova (art. 167 c.p.) non esclude la rilevanza del fatto ai fini della valutazione; 3) il rifiuto della sostituzione della pena è legittimo in quanto la decisione di merito ha applicato correttamente i criteri discrezionali di cui all'art. 133 c.p., valorizzando la "capacità a delinquere" e le condizioni personali e comportamentali del reo.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che, in caso di annullamento parziale con rinvio, le parti della sentenza non oggetto di annullamento e non in connessione essenziale con quelle annullate acquistano autorità di cosa giudicata e diventano irrevocabili anche senza espressa declaratoria.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
La norma ha reso procedibile a querela il reato contestato, ma la Corte ha ritenuto tale mutamento di procedibilità irrilevante rispetto al giudicato parziale già formato sulla responsabilità; quindi non incide sul decidendum prodotto prima della modifica normativa.
I criteri di cui all'art. 133 (tra cui la personalità del reo e la "capacità a delinquere") sono vincolanti per la valutazione sulla sostituzione delle pene detentive brevi e per la concessione di benefici; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito fondata su tali criteri.
Richiamata dalla Corte territoriale come principio che non rende rilevante, ai fini della concessione della sospensione, il fatto che una precedente condanna a pena sospesa sia divenuta irrevocabile in epoca successiva al primo grado; la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la circostanza rispetto al giudicato di responsabilità.
La Corte ha ricordato che l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 (estinzione per non aver commesso reati nel periodo di prova) non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti, sicché tali precedenti restano valutabili ai fini della sospensione condizionale e della prognosi.
Richiamato in relazione agli "effetti estintivi" invocati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che l'eventuale estinzione non pregiudica la considerazione dei fatti ai fini valutativi per benefici penitenziari.
Citato nella giurisprudenza richiamata per il principio che la modificazione delle condizioni di procedibilità nei gradi successivi (per es. introduzione di procedibilità a querela) non incide sul giudicato formato e non può creare uno spazio decisionale autonomo in assenza di valida impugnazione.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla solo aspetti relativi al trattamento sanzionatorio con rinvio, gli accertamenti di responsabilità non interessati dall'annullamento acquistano irrevocabilità: cambiamenti normativi sopravvenuti non incidono sul giudicato.
- La condizionale non può essere concessa più di due volte; precedenti penali e giudiziari, anche se alcuni estinti o depenalizzati, possono essere valutati per la prognosi e ostare al beneficio.
- La sostituzione di pene detentive brevi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione adeguata che punti sulla "capacità a delinquere" e sulle condizioni personali rende la decisione difficilmente censurabile in Cassazione.
- L'estinzione del reato in forza di misure di prova (art. 167 c.p.) non cancella automaticamente la rilevanza ai fini di valutazioni di prognosi e benefici: tali effetti penali diversi restano in considerazione.
- In ipotesi di mutamento della procedibilità (es. reato reso procedibile a querela), per incidere su un giudicato già formatosi è necessario che la questione fosse stata riaperta o che non esistesse giudicato parziale; altrimenti la modifica normativa è inefficace rispetto alla decisione già passata in giudicato.
- Per chi chiede benefici (sospensione, sostituzione) è strategico documentare elementi concreti di reinserimento e mancanza di pericolosità sociale; la mera situazione economica o la collaborazione occasionale possono non essere sufficienti se prevalgono indici negativi di personalità.
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