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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25908/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 455 c.p. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria e al valore probatorio attribuito a tali dichiarazioni. Il secondo motivo contestava la sussistenza del reato, ma era sostanzialmente volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che, secondo l'orientamento consolidato richiamato nella sentenza impugnata, le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria sono pienamente utilizzabili nel rito abbreviato; ha inoltre reputato generica la censura sul valore probatorio. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa a fronte di una doppia conforme di condanna. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    è la norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna confermata in appello

  • rito abbreviato

    le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria sono ritenute pienamente utilizzabili in tale rito

  • art. 616 c.p.p.

    è il fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nel giudizio abbreviato e possono essere legittimamente valorizzate dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della contestazione della sussistenza del reato, mirino in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del fatto.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una doppia conforme di condanna, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio sul merito.
  • Un motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata può essere dichiarato generico e quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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