Cassazione Penale, Sentenza n. 21647/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al riconoscimento del reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, n. 2, r.d. n. 267/1942). Si censurava che la Corte territoriale avesse dedotto il dolo specifico (la finalità di recare pregiudizio ai creditori) soltanto da circostanze non univoche: l'intestazione fittizia dell'impresa a terzo e l'esistenza di una condotta distrattiva già accertata. Si contestava inoltre l'omessa motivazione circa la qualità di amministratore di fatto e la mancata adeguata motivazione sul rifiuto della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata (quella del 13/05/2025) e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per un nuovo giudizio limitato all'accertamento del dolo specifico relativo alla bancarotta documentale. Il secondo motivo (sull'individuazione del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture) è stato dichiarato inammissibile avendo formato giudicato la qualificazione di amministratore di fatto; il terzo motivo (pena sostitutiva) è stato considerato assorbito ma non precluso, con indicazione al giudice del rinvio di riesaminare la possibilità di applicare una pena sostitutiva alla luce della nuova valutazione.
Norme richiamate
r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
La fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo specifico, ossia la volontà di rendere impossibile o difficoltosa la ricostruzione delle vicende societarie al fine di arrecare pregiudizio ai creditori; tale dolo non può essere desunto in re ipsa dall'omessa tenuta delle scritture ma necessita di elementi probatori che ne dimostrino la finalità fraudolenta
r.d. n. 267/1942, artt. 219 e 223
Norme richiamate nella contestazione delle diverse forme di bancarotta (documentale e preferenziale) nel quadro delle condotte contestate all'imputato
Aggravante per aver commesso più fatti di cui al titolo; applicata nel quadro della imputazione complessiva
Principio del concorso di persone nel reato: rilevanza del concorso dell'amministratore di fatto e di altri soggetti nelle condotte contestate
Richiamata in relazione alla responsabilità penale in concorso (interpretazione coerente con l'accertamento del ruolo di amministratore di fatto)
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme di cassazione invocate per censurare vizio di motivazione e violazione di legge; il vizio motivazionale relativo all'accertamento del dolo specifico è stato ritenuto sussistente
codice di procedura penale, artt. 125, 187, 192, 533
art. 125, comma 3; art. 533, comma 1
Regole sul ruolo della motivazione, sugli elementi di prova e sul procedimento istruttorio richiamate nella censura sulla insufficiente motivazione del giudice del rinvio
codice di procedura penale, art. 545-bis
Norma richiamata in relazione ai rimedi avverso le decisioni e alla possibilità di revisione di profili di diritto e di fatto nel giudizio di rinvio
Il giudice dovrà valutare la misura della pena e l'eventuale applicabilità di misure alternative, con motivazione adeguata
Richiamata con riferimento ai criteri di commisurazione/attenuazione delle sanzioni; il giudice del rinvio dovrà riesaminare l'eventuale applicabilità di pene sostitutive
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale è necessario provare il dolo specifico: la semplice omissione o sottrazione delle scritture contabili, o l'uso di una intestazione fittizia, non sono di per sé sufficienti a provare l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori
- La sussistenza di un nesso funzionale tra la sottrazione/ distruzione della documentazione contabile e altre condotte dirette a depauperare il patrimonio o a favorire determinati creditori è elemento probatorio selettivo cruciale per inferire il dolo specifico
- Quando una qualificazione (es. amministratore di fatto) è già divenuta giudicato, il giudice del rinvio non deve riesaminarla; tuttavia, l'accertamento degli ulteriori elementi soggettivi richiesti dalla specifica fattispecie resta obbligatorio e richiede motivazione autonoma
- La motivazione della sentenza deve collegare logicamente e probatoriamente le circostanze emerse (indizi) alla conclusione sul dolo specifico: argomentazioni meramente assertive o basate su deduzioni non univoche possono portare all'annullamento con rinvio
- In caso di annullamento con rinvio la Corte che giudica nuovamente dovrà riesaminare anche, se rilevante, la possibilità di applicare pene sostitutive o misure alternative, motivando compiutamente l'esito della valutazione
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