Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da diversi rapporti bancari intercorsi tra una società poi fallita e l'istituto di credito: decreti ingiuntivi relativi a un credito derivante dall'escussione di una fideiussione prestata dalla banca a favore di un terzo, a uno scoperto di conto anticipi e a un finanziamento. Nel giudizio di opposizione la società, il fideiussore e altra garante avevano chiesto anche la riconvenzionale; a seguito dei fallimenti della società e di una garante, il Tribunale aveva ricalcolato i saldi eliminando addebiti privi di pattuizione scritta o fondati su clausole nulle, aveva operato compensazioni tra i crediti reciproci e aveva condannato il fideiussore al pagamento del residuo. In appello erano stati respinti sia l'impugnazione principale del fideiussore sia quella del fallimento. In Cassazione il fallimento deduceva: ultrapetizione e violazione delle regole sulla compensazione per avere i giudici applicato la compensazione senza adeguata eccezione e confondendo compensazione legale e fallimentare; insussistenza dell'interesse del fallimento a chiedere la compensazione; formazione di giudicato interno sulla separazione tra domande concorsuali e giudizio ordinario; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo ai presupposti della compensazione; illegittimità dell'intervento in appello del cessionario del credito della banca. L'erede del fideiussore deduceva invece la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e con il modello ABI, la violazione delle regole probatorie per la mancata produzione tempestiva del modello ABI, nonché vizi di motivazione sulla declaratoria di validità della garanzia e sulla ritenuta irrilevanza della nullità parziale delle clausole contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi del fallimento perché la compensazione era stata effettivamente richiesta dalla società in bonis e poi riproposta dalla curatela, la compensazione ex art. 56 l.fall. comprende anche la compensazione giudiziale quando il fatto genetico del credito è anteriore al fallimento, non vi era giudicato preclusivo, l'accertamento incidentale del credito della banca era legittimo ai soli fini compensativi e l'intervento del cessionario del credito non introduceva domande nuove. Ha ritenuto infondati anche i motivi dell'erede del fideiussore perché la parte che deduce la nullità della fideiussione deve provare la corrispondenza tra le clausole del contratto e il modello ABI e produrre gli atti necessari, onere non assolto; inoltre la Corte di merito aveva fornito una motivazione adeguata e autonoma anche quanto alla mancata prova che il fideiussore non avrebbe sottoscritto la garanzia senza le clausole contestate. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla compensazione; la Corte osserva che la disciplina invocata non impediva l'applicazione della compensazione nel caso concreto.
Richiamato quale disciplina della compensazione legale e giudiziale; la Corte ribadisce che la compensazione fallimentare può operare anche come compensazione giudiziale se il fatto genetico del credito è anteriore al fallimento.
Deroga alla par condicio: consente la compensazione tra debiti verso il fallimento e crediti sorti verso il fallito; si applica anche alla compensazione giudiziale, purché il fatto genetico del credito opposto sia anteriore al fallimento.
Escluso il vizio di ultrapetizione e omessa pronuncia, perché i giudici si sono pronunciati entro i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte.
Ritenuto non violato, poiché l'accertamento incidentale del credito della banca era funzionale soltanto alla compensazione e non a una decisione di accertamento idonea al giudicato nel rito concorsuale.
Citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa difetto di interesse nella richiesta di compensazione formulata dal curatore.
Citato nel motivo sul secondo ricorso; non emerge una specifica applicazione decisiva nel testo, essendo il motivo respinto.
Invocato per il dedotto giudicato interno; la Corte esclude che la sentenza non definitiva avesse formato giudicato sulla compensazione.
Richiamato nel motivo sul giudicato e sull'intervento; non emerge una diversa regolazione decisiva rispetto al rigetto.
Richiamato in relazione alla produzione documentale in appello e al rilievo della tardività del modello ABI.
Invocato per censurare l'apprezzamento probatorio; la Corte conferma che la prova della corrispondenza tra clausole e modello ABI non era stata fornita tempestivamente.
La Corte ribadisce che grava sulla parte che deduce la nullità della fideiussione l'onere di provare i fatti costitutivi della nullità.
Richiamati come norme sulle presunzioni; la Corte non ritiene dimostrata per presunzione la corrispondenza tra fideiussione e modello ABI.
Richiamato nel motivo sull'effetto delle clausole nulle; la Corte non accoglie la censura perché manca la prova presupposta per la nullità dedotta.
art. 111 Cost.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito ampia e sufficiente.
Richiamato per la denunciata motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la decisione di merito espone un iter logico completo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato in combinato con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.
art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990
Richiamato come parametro del dedotto divieto antitrust; la Corte di merito ha escluso la nullità della fideiussione per difetto di prova del collegamento con l'intesa a monte.
Massime di principio
- La compensazione prevista dall'art. 56 l.fall. può essere applicata anche in chiave giudiziale quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione è anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se la liquidità del credito viene accertata solo successivamente.
- Nel giudizio instaurato dal curatore o nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la compensazione può essere validamente posta a fondamento della decisione se è stata specificamente dedotta dalla parte interessata; il giudice non è tenuto a valutare la convenienza economica della scelta processuale del fallimento.
- L'accertamento incidentale del credito della banca, svolto ai soli fini della compensazione e della decisione sulla domanda contro il fideiussore, non integra una pronuncia di accertamento idonea al giudicato e non viola la disciplina del passivo fallimentare.
- L'eccezione di giudicato interno non sussiste quando la precedente pronuncia si sia limitata a prendere atto della prosecuzione del giudizio su determinate domande, senza definire in modo irretrattabile il tema della compensazione o dell'accertamento incidentale dei crediti.
- Chi invochi la nullità di una fideiussione per contrasto con il modello ABI e con la normativa antitrust deve allegare e provare la corrispondenza tra le clausole del contratto e il modello standard, nonché depositare gli atti necessari a dimostrare il dedotto illecito; la mera allegazione o la produzione tardiva non bastano.
- La nullità parziale di clausole della fideiussione non travolge automaticamente l'intero contratto: occorre anche la prova che, senza quelle clausole, il garante non avrebbe prestato il consenso alla garanzia.
- Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito espone in modo coerente e completo il percorso logico-giuridico seguito, anche se la parte non condivide la soluzione adottata.
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