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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22306/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da diversi rapporti bancari intercorsi tra una società poi fallita e l'istituto di credito: decreti ingiuntivi relativi a un credito derivante dall'escussione di una fideiussione prestata dalla banca a favore di un terzo, a uno scoperto di conto anticipi e a un finanziamento. Nel giudizio di opposizione la società, il fideiussore e altra garante avevano chiesto anche la riconvenzionale; a seguito dei fallimenti della società e di una garante, il Tribunale aveva ricalcolato i saldi eliminando addebiti privi di pattuizione scritta o fondati su clausole nulle, aveva operato compensazioni tra i crediti reciproci e aveva condannato il fideiussore al pagamento del residuo. In appello erano stati respinti sia l'impugnazione principale del fideiussore sia quella del fallimento. In Cassazione il fallimento deduceva: ultrapetizione e violazione delle regole sulla compensazione per avere i giudici applicato la compensazione senza adeguata eccezione e confondendo compensazione legale e fallimentare; insussistenza dell'interesse del fallimento a chiedere la compensazione; formazione di giudicato interno sulla separazione tra domande concorsuali e giudizio ordinario; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo ai presupposti della compensazione; illegittimità dell'intervento in appello del cessionario del credito della banca. L'erede del fideiussore deduceva invece la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e con il modello ABI, la violazione delle regole probatorie per la mancata produzione tempestiva del modello ABI, nonché vizi di motivazione sulla declaratoria di validità della garanzia e sulla ritenuta irrilevanza della nullità parziale delle clausole contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati i motivi del fallimento perché la compensazione era stata effettivamente richiesta dalla società in bonis e poi riproposta dalla curatela, la compensazione ex art. 56 l.fall. comprende anche la compensazione giudiziale quando il fatto genetico del credito è anteriore al fallimento, non vi era giudicato preclusivo, l'accertamento incidentale del credito della banca era legittimo ai soli fini compensativi e l'intervento del cessionario del credito non introduceva domande nuove. Ha ritenuto infondati anche i motivi dell'erede del fideiussore perché la parte che deduce la nullità della fideiussione deve provare la corrispondenza tra le clausole del contratto e il modello ABI e produrre gli atti necessari, onere non assolto; inoltre la Corte di merito aveva fornito una motivazione adeguata e autonoma anche quanto alla mancata prova che il fideiussore non avrebbe sottoscritto la garanzia senza le clausole contestate. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato come norma sulla compensazione; la Corte osserva che la disciplina invocata non impediva l'applicazione della compensazione nel caso concreto.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato quale disciplina della compensazione legale e giudiziale; la Corte ribadisce che la compensazione fallimentare può operare anche come compensazione giudiziale se il fatto genetico del credito è anteriore al fallimento.

  • art. 56 l.fall.

    Deroga alla par condicio: consente la compensazione tra debiti verso il fallimento e crediti sorti verso il fallito; si applica anche alla compensazione giudiziale, purché il fatto genetico del credito opposto sia anteriore al fallimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Escluso il vizio di ultrapetizione e omessa pronuncia, perché i giudici si sono pronunciati entro i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte.

  • art. 52 l.fall.

    Ritenuto non violato, poiché l'accertamento incidentale del credito della banca era funzionale soltanto alla compensazione e non a una decisione di accertamento idonea al giudicato nel rito concorsuale.

  • art. 100 c.p.c.

    Citato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa difetto di interesse nella richiesta di compensazione formulata dal curatore.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Citato nel motivo sul secondo ricorso; non emerge una specifica applicazione decisiva nel testo, essendo il motivo respinto.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato per il dedotto giudicato interno; la Corte esclude che la sentenza non definitiva avesse formato giudicato sulla compensazione.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato e sull'intervento; non emerge una diversa regolazione decisiva rispetto al rigetto.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla produzione documentale in appello e al rilievo della tardività del modello ABI.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Invocato per censurare l'apprezzamento probatorio; la Corte conferma che la prova della corrispondenza tra clausole e modello ABI non era stata fornita tempestivamente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che grava sulla parte che deduce la nullità della fideiussione l'onere di provare i fatti costitutivi della nullità.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    Richiamati come norme sulle presunzioni; la Corte non ritiene dimostrata per presunzione la corrispondenza tra fideiussione e modello ABI.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato nel motivo sull'effetto delle clausole nulle; la Corte non accoglie la censura perché manca la prova presupposta per la nullità dedotta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito ampia e sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per la denunciata motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la decisione di merito espone un iter logico completo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in combinato con il comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990

    Richiamato come parametro del dedotto divieto antitrust; la Corte di merito ha escluso la nullità della fideiussione per difetto di prova del collegamento con l'intesa a monte.

Massime di principio

  • La compensazione prevista dall'art. 56 l.fall. può essere applicata anche in chiave giudiziale quando il fatto genetico del credito opposto in compensazione è anteriore alla dichiarazione di fallimento, anche se la liquidità del credito viene accertata solo successivamente.
  • Nel giudizio instaurato dal curatore o nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la compensazione può essere validamente posta a fondamento della decisione se è stata specificamente dedotta dalla parte interessata; il giudice non è tenuto a valutare la convenienza economica della scelta processuale del fallimento.
  • L'accertamento incidentale del credito della banca, svolto ai soli fini della compensazione e della decisione sulla domanda contro il fideiussore, non integra una pronuncia di accertamento idonea al giudicato e non viola la disciplina del passivo fallimentare.
  • L'eccezione di giudicato interno non sussiste quando la precedente pronuncia si sia limitata a prendere atto della prosecuzione del giudizio su determinate domande, senza definire in modo irretrattabile il tema della compensazione o dell'accertamento incidentale dei crediti.
  • Chi invochi la nullità di una fideiussione per contrasto con il modello ABI e con la normativa antitrust deve allegare e provare la corrispondenza tra le clausole del contratto e il modello standard, nonché depositare gli atti necessari a dimostrare il dedotto illecito; la mera allegazione o la produzione tardiva non bastano.
  • La nullità parziale di clausole della fideiussione non travolge automaticamente l'intero contratto: occorre anche la prova che, senza quelle clausole, il garante non avrebbe prestato il consenso alla garanzia.
  • Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza di merito espone in modo coerente e completo il percorso logico-giuridico seguito, anche se la parte non condivide la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneAccertamento del passivoFideiussioneRicorso per cassazione
RamiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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