Cassazione Civile, Ordinanza n. 20967/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una ex dipendente di un ente pubblico aveva impugnato il diniego dell'amministrazione finanziaria alla domanda di rimborso dell'IRPEF trattenuta sulle prestazioni di previdenza complementare erogatele da un fondo integrativo legato al rapporto di lavoro, sostenendo che dovesse applicarsi il regime fiscale più favorevole previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. La CTP aveva accolto la domanda e la CTR del Lazio aveva confermato, applicando la ritenuta del 15% con riduzione dello 0,30% per ogni anno oltre il quinquennio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione degli artt. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in combinato disposto con l'art. 64, commi 1 e 2, della l. n. 144/1999, sostenendo che le somme riguardavano montanti maturati entro il 30 settembre 1999, in un fondo soppresso dal 1° ottobre 1999, e quindi assoggettati alla disciplina transitoria che conserva il regime fiscale vigente alla data del 31 dicembre 2006; il secondo per violazione dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, assumendo che la contribuente, quale ex dipendente pubblico, non potesse beneficiare del nuovo regime fiscale riservato ai lavoratori del settore privato. In memoria l'Agenzia ha rinunciato al secondo motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato fondato il primo motivo di ricorso, mentre ha dichiarato inammissibile il secondo per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente e quindi negando il rimborso richiesto. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
"ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data"
Per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 iscritti a forme pensionistiche complementari istituite prima della riforma, le prestazioni relative ai montanti maturati entro il 31 dicembre 2006 restano soggette al regime tributario previgente; non si applica il nuovo regime agevolato introdotto dall'art. 11 del medesimo decreto.
art. 64, commi 1 e 2, l. 17 maggio 1999, n. 144
Ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° ottobre 1999, dei fondi integrativi del parastato, con rilievo nel caso concreto per individuare il momento di cessazione del fondo e la disciplina applicabile ai montanti maturati.
art. 11, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
La disciplina fiscale più favorevole prevista da questa disposizione non si applica ai montanti riferibili a "vecchi iscritti" e "vecchi fondi" soggetti alla disciplina transitoria dell'art. 23, comma 7.
art. 23, comma 6, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
La Corte esclude che la disposizione, nella sua disciplina transitoria, possa essere estesa agli ex dipendenti pubblici nel caso concreto, anche perché il secondo motivo è stato rinunciato e divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per veicolare le censure di violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la denunciata violazione del principio di eguaglianza, ritenendo non omogenee le situazioni poste a confronto.
art. 53 Cost.
Richiamato in via mediata dalla contribuente; la Corte ne esclude la violazione perché la differenziazione fiscale deriva da una ragione non irrazionale e coerente con la disciplina dei vecchi fondi.
art. 38, secondo comma, Cost.
Richiamato quale parametro della ratio della previdenza complementare; la Corte osserva che la sentenza costituzionale invocata non consente l'estensione automatica al diverso caso dei vecchi fondi del parastato.
Massime di principio
- In materia di previdenza complementare, il trattamento fiscale della prestazione va individuato secondo il regime vigente al momento della maturazione del montante finale e, per i rapporti rientranti nella disciplina transitoria, resta applicabile la normativa previgente richiamata dalla disposizione transitoria.
- Le agevolazioni tributarie hanno natura eccezionale e non possono essere estese in via interpretativa oltre i casi espressamente previsti, salvo che ciò sia imposto dalla ratio del beneficio; la diversa disciplina di situazioni non omogenee non integra di per sé violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
- Per i "vecchi iscritti" a "vecchi fondi" soppressi, la diversa storia contributiva e il diverso regime di deducibilità dei contributi giustificano un trattamento fiscale differenziato delle prestazioni maturate sino alla cessazione del fondo.
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia a un motivo determina la sua inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; se il primo motivo è fondato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l'originaria domanda.
- La questione di legittimità costituzionale di una disciplina transitoria è manifestamente infondata quando la differenziazione fiscale discende da un assetto normativo coerente con il diverso regime contributivo e gestionale del rapporto previdenziale di riferimento.
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