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Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, pubblicata il 24 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202400034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro un’ordinanza comunale di demolizione di una tettoia in legno e di opere in muratura e pannelli di alluminio a chiusura parziale di una scala esterna

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha dedotto, in primo luogo, il travisamento dei fatti e l’inesistenza dei presupposti, sostenendo che la tettoia in legno fosse stata compresa nella concessione edilizia in sanatoria del 15 settembre 2005, anche in ragione dei nulla osta della Soprintendenza e del certificato di abitabilità. Ha inoltre dedotto che l’opera fosse comunque regolarizzabile ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003. In secondo luogo, ha censurato l’erronea interpretazione della disciplina edilizia, sostenendo che la copertura e le opere realizzate sulla scala costituissero interventi di manutenzione straordinaria, privi di incidenza sulla superficie residenziale e non soggetti a permesso di costruire. Ha infine sostenuto che la pendenza di una domanda di sanatoria imponesse la sospensione dei provvedimenti sanzionatori. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla tettoia, ha ritenuto decisivo che la concessione edilizia in sanatoria e i relativi elaborati grafici non la ricomprendessero e che dal sopralluogo risultasse che, nel dicembre 2008, quindi dopo il rilascio della sanatoria del 2005, essa non era ancora realizzata. I nulla osta della Soprintendenza non sostituivano il titolo edilizio comunale e l’appellante non aveva fornito riscontri idonei a superare tale accertamento. Il motivo relativo alla possibile regolarizzazione ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 4/2003 è stato dichiarato inammissibile perché dedotto per la prima volta in appello e comunque formulato genericamente, in violazione del divieto di nova ex art. 104 c.p.a. Quanto alle opere sulla scala, il giudice ha valorizzato il sopralluogo e la documentazione fotografica, dai quali risultava la realizzazione di due muretti di circa 1,50 metri di lunghezza e 1,50 metri di altezza, collegati al parapetto e alla pensilina, nonché di pannelli in alluminio: tali opere avevano trasformato la scala esterna in un vano chiuso, aumentando la volumetria e modificando i prospetti. Esse richiedevano quindi un titolo edilizio e non potevano essere ricondotte alla manutenzione ordinaria comunicata. È stata inoltre respinta la censura relativa alla domanda di sanatoria, sia perché non documentata, sia perché la sua presentazione determina soltanto la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista efficacia in caso di rigetto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 47/1985

    La concessione edilizia in sanatoria deve ricomprendere effettivamente le opere contestate; nel caso concreto la tettoia non risultava inclusa negli elaborati del titolo comunale e risultava realizzata successivamente al rilascio della sanatoria.

  • art. 20 l.r. 4/2003

    La deduzione relativa alla possibile regolarizzazione dell’opera è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello e formulata genericamente.

  • art. 6 l.r. 37/1985

    La mera comunicazione di manutenzione ordinaria non abilita interventi che trasformino una scala esterna in un vano chiuso, aumentino la volumetria o modifichino i prospetti.

  • art. 36 l.r. 71/1978

    qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili

    Le trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio sono assoggettate al regime del titolo edilizio previsto dalla normativa regionale.

  • art. 104 c.p.a.

    Il giudizio di appello è circoscritto alle censure ritualmente dedotte in primo grado; non possono essere introdotte nuove domande o nuove cause petendi.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La presentazione della domanda di sanatoria determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione; in caso di rigetto della sanatoria, l’ordine riacquista efficacia.

Massime di principio

  • La concessione edilizia in sanatoria ricomprende soltanto le opere effettivamente contemplate dal titolo e dai relativi elaborati; il richiamo a nulla osta paesaggistici o ad altri atti non dimostra, di per sé, l’avvenuta regolarizzazione edilizia comunale dell’opera contestata.
  • La prova che un manufatto non fosse ancora realizzato dopo il rilascio della concessione in sanatoria esclude che esso possa ritenersi compreso nella sanatoria stessa, salvo specifica e documentata dimostrazione contraria da parte dell’interessato.
  • La realizzazione di muretti e pannelli che chiudano parzialmente una scala esterna, trasformandola in un vano chiuso con aumento della volumetria e modifica dei prospetti, costituisce intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo e non è riconducibile alla manutenzione ordinaria mediante semplice comunicazione.
  • Nel giudizio amministrativo d’appello non possono essere introdotte per la prima volta nuove domande, nuove cause petendi o nuovi motivi fondati su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in primo grado.
  • La presentazione di una domanda di sanatoria edilizia sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione, ma non lo elimina; in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine torna a produrre i propri effetti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiSanatoria e condono edilizioAppello
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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