Cassazione Penale, Sentenza n. 10031/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per plurimi reati di detenzione/cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5) sostenendo: 1) indeterminatezza dei capi di imputazione rispetto al tipo di sostanza (cocaina) e alle quantità contestate; 2) carenza assoluta e mancata valutazione/dettagliata motivazione circa la consistenza del materiale probatorio, in particolare l'eccessivo affidamento su intercettazioni telefoniche senza sequestri o perquisizioni a supporto; 3) inadeguatezza del tenore probatorio delle intercettazioni a provare con precisione tipologia, quantità e corrispettivo delle cessioni contestate; 4) censura della motivazione della Corte territoriale, ritenuta sommaria e non confrontata puntualmente con le censure difensive; 5) contestazione della quantificazione della pena e degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'indeterminatezza dei capi (perché si tratta di nullità relativa sanata ex art. 438, comma 6‑bis c.p.p.), ma ha ritenuto fondati i motivi principali attinenti alla carenza di motivazione della Corte d'appello circa la valutazione delle intercettazioni e la mancata risposta alle specifiche censure difensive. La sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio in appello, con precisazione che la censura sulla pena è assorbita dall'annullamento per vizio di motivazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
I fatti di reato contestati sono stati qualificati come violazioni previste dal comma 5 dell'art. 73 (traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti); la norma è richiamata per la tipologia di reato ascritta agli imputati
La presunta indeterminatezza dell'imputazione è stata considerata nullità relativa e sanata ai sensi dell'art. 438, comma 6‑bis c.p.p., rendendo inammissibile la censura in Cassazione su tale punto dopo che il rito è stato assentito e la prova contratta è stata accettata
giurisprudenza di legittimità
Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv. 275749
Richiamato come principio di riferimento sull'individuazione della nullità relativa dell'imputazione e sulle condizioni di sanatoria previste dalla normativa processuale
Massime di principio
- Quando la condanna poggia prevalentemente su intercettazioni, la Corte d'appello deve motivare in modo puntuale il valore probatorio dei colloqui e rispondere espressamente alle critiche difensive che ne contestano la capacità probatoria rispetto a tipologia e quantità della sostanza
- L'assenza di sequestri o perquisizioni non rende automaticamente innocua la prova delle intercettazioni, ma rafforza l'obbligo motivazionale del giudice nel spiegare perché le captazioni siano comunque sufficienti a dimostrare gli elementi essenziali dell'illecito (tipo di droga, quantità, corrispettivo, transazione)
- L'indeterminatezza dell'imputazione è spesso una nullità relativa che può essere sanata se ricorrono le condizioni previste dall'art. 438 c.p.p.; tale censura può quindi risultare inammissibile in Cassazione se la nullità è stata effettivamente sanata nel processo
- Se la motivazione della Corte d'appello è sommaria, non confronta puntualmente le critiche difensive e si limita a richiami apodittici, la Cassazione tende ad annullare con rinvio per un nuovo giudizio che dia adeguata trattazione delle questioni probatorie
- Le censure sulla quantificazione della pena possono essere assorbite se la Corte di legittimità annulla la decisione per vizi di motivazione sul profilo di responsabilità; in tal caso la revisione della pena avverrà nel nuovo giudizio di merito
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