Sentenza n. 3410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su precedenti penali ritenuti ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il diniego di cittadinanza, deducendo in appello l’illegittimità della sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso. I motivi riguardavano la violazione di legge e l’eccesso di potere per travisamento, illogicità e incongruenza rispetto ai presupposti fattuali e alla personalità complessiva dell’interessato, nonché l’illegittimità di una valutazione amministrativa basata in modo generico e automatico su due vicende penali. Secondo l’appellante, una delle vicende si era conclusa con l’estinzione del reato e l’altra con una piena assoluzione, entrambe anteriori al diniego; le condotte erano inoltre risalenti e di lieve disvalore. Il ricorrente aveva documentato la propria presenza regolare in Italia dal 1988, il lavoro stabile dal 2001 e il parere favorevole della Questura territorialmente competente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, accogliendo in parte il ricorso di primo grado e annullando il diniego di cittadinanza, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione disponga di ampia discrezionalità nella valutazione dei presupposti per la cittadinanza, ma che tale potere sia sindacabile quanto al rispetto dei parametri normativi e all’eventuale eccesso di potere. Il diniego è stato considerato fortemente carente di motivazione perché si limitava a richiamare due vicende penali senza valutarne espressamente la rilevanza concreta e senza esaminare la specifica personalità del richiedente. Il rinvio al preavviso di rigetto non era sufficiente, poiché anche tale atto indicava soltanto una situazione penale formalmente riportata, peraltro non più esistente al momento del diniego, senza chiarire quale incidenza sostanziale essa avesse sulla personalità dell’interessato. L’Amministrazione avrebbe dovuto comparare gli episodi con la quasi quarantennale presenza regolare in Italia e considerare anche il parere favorevole della Questura. L’annullamento non comporta il riconoscimento automatico del diritto alla cittadinanza, ma impone una nuova valutazione amministrativa immune dai vizi accertati. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale norma relativa a una delle vicende penali considerate dall’Amministrazione, ma il giudice non ne fornisce un’interpretazione specifica.
La disposizione è richiamata quale norma relativa a una delle vicende penali considerate dall’Amministrazione, poi indicata dall’appellante come conclusa con assoluzione; il giudice non ne fornisce un’interpretazione specifica.
La disposizione è richiamata con riferimento alla condanna penale indicata nel diniego; il giudice considera decisiva la mancata valutazione della sua concreta attualità e rilevanza, anche alla luce dell’intervenuta estinzione del reato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate nel provvedimento.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza, l’Amministrazione deve motivare in concreto l’incidenza degli elementi ostativi sulla specifica personalità del richiedente; non è sufficiente il mero richiamo formale a precedenti o vicende penali.
- Il diniego di cittadinanza non può fondarsi su un automatismo derivante dall’esistenza di precedenti penali, dovendo l’Amministrazione valutarne natura, gravità, attualità, esito e concreta rilevanza rispetto all’integrazione e alla personalità dell’interessato.
- Quando le vicende penali richiamate nel diniego siano state estinte o si siano concluse con assoluzione anteriormente all’adozione dell’atto, l’Amministrazione deve considerare tali circostanze e spiegare specificamente quale residua incidenza possano avere sulla valutazione della domanda.
- La motivazione del diniego deve comparare gli elementi potenzialmente ostativi con gli elementi favorevoli relativi alla posizione complessiva del richiedente, quali la prolungata presenza regolare in Italia, l’attività lavorativa stabile e il parere favorevole dell’autorità di pubblica sicurezza.
- L’annullamento giudiziale del diniego di cittadinanza per difetto di motivazione non comporta l’automatica concessione della cittadinanza, ma impone all’Amministrazione la riedizione del potere secondo l’effetto conformativo derivante dalla sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →