Ordinanza n. 1486/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni e note del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, tra cui la deliberazione del Comitato Direttivo n. 132 dell’11 giugno 2026, contestate per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3495/2026
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato diversi atti del Consorzio, chiedendone l’annullamento previa sospensione e deducendo soprattutto la nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990 per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3495/2026. I motivi denunciavano inoltre, in relazione agli atti impugnati, violazione degli artt. 24 e 113 Cost., violazione degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 19/2013 in relazione all’art. 34 c.p.a., violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza del presupposto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta e arbitrarietà. Il TAR ha rilevato che la prospettazione complessiva del ricorso, alla luce sia delle rubriche sia dei richiami costanti alla precedente sentenza del Consiglio di Stato, era principalmente diretta a denunciare l’elusione o violazione del giudicato, mentre il sesto motivo censurava in via sostanzialmente subordinata vizi propri dell’atto.
La decisione
Il TAR ha qualificato la domanda ai sensi dell’art. 32 c.p.a. come azione di ottemperanza, ritenendo prevalente la contestazione della nullità dell’atto per violazione o elusione del giudicato rispetto alla deduzione di vizi autonomi di legittimità. Ha quindi ritenuto applicabili gli artt. 112 e 113 c.p.a. e ravvisato la competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato quale giudice dell’ottemperanza, con conseguente difetto di competenza del TAR. Il Collegio ha precisato che il giudice dell’ottemperanza può esaminare anche i motivi di illegittimità propri dell’atto, soprattutto quando siano proposti subordinatamente alla domanda di nullità e quando sia necessario assicurare l’unitarietà della trattazione delle censure relative alla riedizione del potere conseguente al giudicato. Il ricorso potrà essere riassunto davanti al Consiglio di Stato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate in ragione della non immediata rilevabilità e della controvertibilità della questione processuale.
Norme richiamate
art. 21-septies l. n. 241/1990
La nullità per violazione o elusione del giudicato, quando costituisce il nucleo principale della domanda, orienta la qualificazione del ricorso come azione di ottemperanza.
Il giudice deve qualificare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale; il ricorso diretto prevalentemente a denunciare la nullità dell’atto per violazione o elusione del giudicato è riconducibile all’azione di ottemperanza. In caso di rigetto della domanda di nullità, l’azione può essere convertita per la prosecuzione davanti al giudice competente per la cognizione.
Le controversie relative all’esecuzione del giudicato rientrano nella cognizione del giudice dell’ottemperanza.
La competenza sull’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato spetta al Consiglio di Stato.
La competenza funzionale del giudice dell’ottemperanza è inderogabile.
Costituisce la base processuale per la declinatoria di competenza adottata con ordinanza.
È stato invocato come parametro per contestare il difetto di motivazione dell’atto, ma il relativo motivo è stato ritenuto subordinato rispetto alla questione di ottemperanza.
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione della disciplina regionale, senza incidere sulla qualificazione prevalente della domanda come azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un ricorso contro un atto amministrativo denuncia principalmente la nullità per violazione o elusione di un giudicato, la domanda deve essere qualificata come azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 32 c.p.a., anche se l’atto è formalmente impugnato con la richiesta di annullamento.
- La competenza funzionale a conoscere dell’azione di ottemperanza relativa a una sentenza del Consiglio di Stato spetta inderogabilmente al Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 14, 112 e 113 c.p.a.; il TAR deve declinare la propria competenza.
- Per assicurare l’unitarietà della tutela contro la riedizione del potere amministrativo successiva a un giudicato, davanti al giudice dell’ottemperanza possono essere dedotti anche i vizi propri di illegittimità dell’atto, quando siano connessi alla contestata violazione o elusione del giudicato, soprattutto se proposti in via subordinata.
- La qualificazione della domanda dipende dal suo contenuto sostanziale e dalla prevalenza delle censure effettivamente svolte, non dalla sola formula utilizzata nell’epigrafe o nella richiesta di annullamento.
- Il ricorso riassunto davanti al giudice competente entro il termine stabilito conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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