Cassazione Penale, Sentenza n. 36943/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la conferma della condanna per furto aggravato (per essersi impossessato di un motociclo parcheggiato in pubblica via). Con un unico motivo il ricorrente deduceva vizio di motivazione in relazione all'art. 163 c.p., sostenendo che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sul riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto dall'appellante con specifico motivo di gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo del ricorso inammissibile perché il motivo di appello risultava del tutto generico rispetto alla decisione di primo grado, la quale aveva espressamente escluso la sospensione condizionale della pena per la personalità dell'imputato e per l'assenza di un giudizio prognostico favorevole sul pericolo di reiterazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma riguarda la sospensione condizionale della pena; la Corte ha ritenuto che la richiesta di sospensione condizionale fosse stata sostanzialmente inefficace perché il giudice di primo grado aveva motivatamente escluso il beneficio sulla base della personalità dell'imputato e del rischio di reiterazione, e il motivo di appello non ha confutato specificamente tale valutazione
Applicata quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00)
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020 (Mirabella, Rv. 281630)
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630
Ribadito il principio per cui l'inammissibilita dell'impugnazione, se non rilevata dal giudice di secondo grado, deve comunque essere dichiarata dalla Cassazione; le cause di inammissibilita non sono sanabili e devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- Un motivo di impugnazione generico è frequentemente dichiarato inammissibile: l'appello e il ricorso devono contestare in maniera specifica e motivata le ragioni del giudice che ha rifiutato benefici come la sospensione condizionale della pena
- Se il giudice di primo grado motiva l'esclusione della sospensione condizionale sulla base della personalità dell'imputato e del pericolo di reiterazione, il rimedio in appello deve fornire elementi o censure puntuali che dimostrino l'errore di tale valutazione prognostica
- Le cause di inammissibilita sono rilevabili d'ufficio in ogni grado e non sono sanabili: una carenza di specificità nelle impugnazioni può portare non solo al rigetto del ricorso ma anche a sanzioni economiche a carico del ricorrente
- In casi simili, prima di proporre impugnazione è essenziale analizzare la motivazione del provvedimento impugnato e costruire censure precise sul piano dei fatti o del diritto (es. errori nella valutazione delle emergenze probatorie o nella corretta applicazione della norma)
- La presenza di richieste di pronuncia su benefici (es. sospensione condizionale) richiede che il motivo di impugnazione dimostri concretamente come e perché la valutazione prognostica del giudice sia manifestamente illogica o inficiata da errori di diritto o di fatto
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