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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33997/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e lesione del diritto di difesa per la mancata acquisizione, da parte del giudice di appello, dei video del sistema di videosorveglianza. Secondo il ricorrente, tali immagini avrebbero dovuto essere acquisite e valutate ai fini della decisione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non decisivo, osservando che la Corte territoriale aveva già spiegato che l'acquisizione non era dirimente, perché era pacifico che il sistema di videosorveglianza non fosse attivo né nella cella, dove era intervenuta la polizia penitenziaria, né nell'infermeria, dove il telefono cellulare era stato rinvenuto. Le eventuali riprese di altre aree non avrebbero comunque consentito di verificare le modalità del rinvenimento dell'apparecchio, ma solo profili marginali e irrilevanti, come la posizione degli agenti di scorta nel tragitto del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna oggetto di impugnazione; la decisione non entra nel merito della sua interpretazione sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca la necessità di acquisire ulteriori prove senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare la decisività dell'elemento probatorio richiesto.
  • La mancata acquisizione di un elemento documentale o filmato non integra di per sé violazione del diritto di difesa quando il giudice di merito abbia spiegato, con motivazione non illogica, che quel materiale non avrebbe potuto incidere sulla ricostruzione decisiva dei fatti.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessario che la censura individui un concreto vizio della decisione e non si risolva in una richiesta esplorativa di rivalutazione di dati probatori irrilevanti o marginali.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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