Cassazione Penale, Sentenza n. 30779/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo: 1) la prescrizione del reato contestato ai sensi dell'art. 157 cod. pen. (reato commesso il 4/08/2017, quindi a suo dire estinto alla data della sentenza impugnata); 2) la mancata rideterminazione della pena a seguito dell'assoluzione per uno dei reati (art. 73 D.Lvo 159/2011), con violazione del divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato rispetto alla data della sentenza di appello (il termine di prescrizione non era ancora decorso considerando le sospensioni processuali), ma ha ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte d'Appello non ha rideterminato la pena dopo aver assolto l'imputato per uno dei reati, violando il principio del divieto di reformatio in peius. Poiché al momento della decisione in Cassazione il termine di prescrizione si era nel frattempo interamente decorso, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p. per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
Regola l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha valutato la decorrenza del termine tenendo conto delle sospensioni procedurali e ha constatato che, sebbene alla data dell'appello la prescrizione non fosse maturata, al momento della Cassazione il termine era decorso.
art. 187 comma 8 D.Lvo 285/1992
Norma che disciplina il reato di cronaca (violazioni al codice della strada) contestato per il fatto del 4/08/2017; la sua rilevanza riguarda il calcolo del termine prescrizionale.
art. 73 D.Lvo 159/2011
Norma relativa al reato per il quale l'imputato è stato assolto in appello; l'assoluzione avrebbe dovuto comportare la rideterminazione della pena per i reati residui.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato è estinto per prescrizione; applicata qui perché alla data della decisione in Cassazione la prescrizione era decorso.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, Dalla Costa)
Principio che vieta la reformatio in peius: l'appello proposto dal solo imputato non può determinare una situazione in cui, pur prosciogliendo per alcuni reati, la decisione complessiva comporti un peggioramento della posizione dell'imputato per i restanti capi; richiamata per imporre la rideterminazione della pena.
Massime di principio
- Calcolare con precisione i termini di prescrizione includendo tutte le sospensioni processuali (rinvii, legittimo impedimento del difensore ecc.): la valutazione deve essere fatta rispetto a ciascuna data rilevante (pronuncia di appello e decisione di Cassazione).
- Se l'appello determina l'assoluzione per uno dei reati in capo allo stesso imputato, il giudice d'appello è tenuto a rideterminare la pena per i reati residui; la mancata rideterminazione può configurare violazione del divieto di reformatio in peius.
- Quando, a seguito di errori nella rideterminazione della pena e del contestuale decorso del termine prescrizionale, il reato risulta estinto al momento della Cassazione, la Corte può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- In ricorsi in Cassazione è utile dedurre contestazioni sia formali che di calcolo (prescrizione, sospensioni, rideterminazione della pena) con indicazioni temporali dettagliate per consentire alla Corte una verifica puntuale.
- La giurisprudenza consolidata impedisce che l'appello proposto dal solo imputato produca effetti peggiorativi indiretti: ogni modifica in sede d'appello che incida sulla pena complessiva deve rispettare il divieto di reformatio in peius e, se necessario, comportare una diminuzione della pena.
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