Cassazione Civile, Ordinanza n. 25018/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La titolare di sei buoni fruttiferi postali aveva chiesto il rimborso dei titoli per complessivi euro 3.424,46. Il Giudice di pace aveva condannato la società emittente al rimborso, rigettando l'eccezione di prescrizione; il Tribunale aveva respinto l'appello della società. Il giudice di merito aveva ritenuto che la società non avesse dimostrato l'effettiva consegna, al momento della sottoscrizione, del foglio informativo analitico previsto dalla disciplina applicabile, valorizzando anche un accertamento dell'AGCM relativo alla scorrettezza di condotte informative della società. La ricorrente ha proposto due motivi connessi. Con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c. e dell'art. 6 del d.m. 6 ottobre 2004, sostenendo che il sottoscrittore fosse tenuto ad attivarsi per conoscere gli elementi essenziali del rapporto, inclusi la scadenza del titolo e il termine di prescrizione, e che la pubblicazione o messa a disposizione delle informazioni fosse sufficiente ad adempiere agli obblighi previsti. Con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6 del d.m. 19 dicembre 2000, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse alla controparte provare la mancata consegna del foglio informativo e richiamando il principio di autoresponsabilità e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali regolatori delle singole serie di buoni. La resistente sosteneva invece che la mancata consegna del foglio informativo le avesse impedito di conoscere la scadenza dei titoli e di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso, con conseguente responsabilità risarcitoria della società per la perdita del diritto prescrittosi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, respingendo la domanda risarcitoria della sottoscrittrice. Ha distinto tra le discipline ministeriali: il d.m. 19 dicembre 2000 prevedeva, per le fattispecie considerate, la consegna del foglio informativo, mentre il d.m. 6 ottobre 2004 prevedeva soltanto la messa a disposizione del documento nei locali aperti al pubblico. Tuttavia, anche ove la consegna fosse obbligatoria, la sua omissione non determina una responsabilità risarcitoria per la perdita del diritto al rimborso causata dalla prescrizione. Il foglio informativo si colloca infatti nella fase esecutiva del rapporto, non in quella genetica, e svolge una funzione riepilogativa e ricognitiva di un'operazione già conclusa. La durata del titolo costituisce un elemento essenziale dell'accordo, conosciuto o conoscibile dal sottoscrittore anche in forza del decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non è configurabile il nesso causale tra la mancata consegna del foglio e il danno derivante dal mancato esercizio tempestivo del diritto al rimborso. La Corte ha inoltre escluso che l'accertamento dell'AGCM potesse avere valore di prova privilegiata, non risultando il relativo giudizio amministrativo definito con sentenza passata in giudicato; in ogni caso, un'eventuale pratica commerciale scorretta rileverebbe sul piano risarcitorio solo se, nel singolo rapporto, avesse inciso sulla condotta del consumatore e cagionato un danno. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
L'impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende impedimenti soggettivi o di mero fatto.
La mancata conoscenza della scadenza del titolo, ove dedotta come conseguenza della mancata consegna del foglio informativo, non impedisce in sé il decorso della prescrizione, poiché la durata del buono rientra negli elementi dell'accordo ed è comunque ricavabile dalla disciplina pubblicata.
Riparto dell'onere della prova.
La Corte esamina il tema dell'onere di provare la mancata consegna del foglio informativo, ma fonda la decisione soprattutto sull'assenza del nesso causale tra omissione informativa e danno allegato.
art. 3, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000
Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
La disposizione prescrive la consegna del foglio informativo per i buoni cartacei, ma l'omissione dell'adempimento non incide sul perfezionamento del contratto né determina automaticamente il risarcimento del danno da prescrizione.
art. 3, comma 3, d.m. 19 dicembre 2000
I contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativo dell'emissione.
La norma distingue la documentazione dell'impegno negoziale dalla consegna del foglio informativo, confermando che quest'ultimo non costituisce requisito genetico del contratto.
art. 6, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000
Poste italiane s.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.
La disposizione prevede la consegna dei fogli informativi, ma l'inadempimento rileva risarcitoriamente solo in presenza di un effettivo danno causalmente riconducibile all'omissione.
art. 6, comma 2, d.m. 6 ottobre 2004
Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste italiane S.p.a. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.
Per la disciplina considerata la norma non impone la consegna individuale del foglio informativo, ma la sua messa a disposizione nei locali aperti al pubblico.
Ipotesi tassative di sospensione della prescrizione.
L'ignoranza del titolare circa il fatto generatore del diritto o il dubbio sulla sua esistenza non costituiscono, di per sé, cause di sospensione della prescrizione.
art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58/1998
Obblighi informativi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.
La disciplina dei servizi di investimento non è automaticamente applicabile ai buoni postali: negli investimenti gli obblighi informativi mirano a correggere un'asimmetria conoscitiva e possono fondare una presunzione del nesso causale, mentre nei buoni postali il foglio ha funzione riepilogativa di un'operazione già conclusa.
Massime di principio
- La mancata consegna del foglio informativo relativo a un buono fruttifero postale, anche quando la disciplina applicabile ne imponga la consegna, non determina di per sé la responsabilità risarcitoria dell'emittente per la perdita del diritto al rimborso conseguente alla prescrizione.
- Gli obblighi informativi relativi ai buoni fruttiferi postali, quando si collocano dopo la sottoscrizione del titolo o del contratto, hanno funzione riepilogativa e ricognitiva dell'operazione già conclusa e non costituiscono requisito del perfezionamento del contratto.
- La durata e la data di scadenza del buono fruttifero postale costituiscono elementi essenziali del rapporto negoziale; il sottoscrittore deve conoscerli o deve poterli conoscere anche mediante il decreto ministeriale che disciplina la specifica emissione ed è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Non sussiste nesso causale tra la mancata consegna del foglio informativo e il danno consistente nella prescrizione del diritto al rimborso quando l'informazione sulla durata del titolo appartiene agli elementi dell'accordo ed è altrimenti conoscibile dal sottoscrittore.
- L'accertamento di una pratica commerciale scorretta da parte dell'autorità amministrativa non prova automaticamente il danno risarcibile nel singolo rapporto: occorre dimostrare che la condotta abbia inciso concretamente sulla scelta o sul comportamento del singolo consumatore e gli abbia cagionato un danno causalmente riconducibile alla condotta.
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