Cassazione Penale, Sentenza n. 27507/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per plurimi furti aggravati e riciclaggio (18 fatti). Il ricorrente propone quattro censure: 1) mancata/tardiva trasmissione al riesame di supporti informatici (allegati 5 e 7, DVD e password) in violazione dell'art. 309 c.5 c.p.p.; 2) presunta insufficiente motivazione dei decreti di convalida delle intercettazioni ambientali (artt. 267-271 c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità delle captazioni; 3) inutilizzabilità dei dati GPS installati sulle autovetture per mancanza di decreti autorizzativi e verbali di acquisizione/conservazione; 4) inutilizzabilità delle videoriprese dei box auto effettuate dalla polizia giudiziaria perché riguardanti pertinenze di abitazioni private e dunque soggette a tutela domiciliare.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivazioni principali: 1) la trasmissione al Riesame dei supporti era avvenuta (mancava solo la password, consegnata 4 giorni prima dell'udienza): la trasmissione difettosa o non immediatamente leggibile non equivale alla mancata trasmissione e non comporta automaticamente la perdita di efficacia della misura, specie in assenza della prova del concreto pregiudizio per la difesa o di istanza di rinvio/accesso agli atti da parte della difesa; 2) il motivo sulle intercettazioni è inammissibile per difetto di autosufficienza (i decreti impugnati non sono stati prodotti in Cassazione) e, in ogni caso, la convalida del GIP sanerebbe vizi formali; 3) i dati GPS non sono equiparabili a intercettazioni, non richiedono preventiva autorizzazione del GIP e l'assenza di particolari supporti informatici originali non inficia automaticamente l'attendibilità, inoltre il motivo è generico e non indica come la modalità di acquisizione avrebbe alterato i dati; 4) le videoriprese riguardavano il "corsello" (rampa/corridoio comune di accesso) e non l'interno dei box: si tratta di luoghi non qualificabili come domicilio/pertinenza intima e le riprese in aree comuni sono utilizzabili senza provvedimento autorizzativo. Per queste ragioni il rigetto è confermato, il ricorrente è condannato alle spese e l'ordinanza sarà trasmessa al direttore dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato nel testo come norma a base dell'applicazione della custodia cautelare da parte del GIP; la Corte non discute specificamente la legittimità dell'applicazione cautelare ma valuta i vizi processuali prospettati contro di essa.
art. 309 cod. proc. pen. (comma 5 e comma 10)
Disciplina l'obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e la perdita di efficacia della misura in caso di mancata trasmissione. La Corte interpreta che la perdita di efficacia deriva solo dalla mancata trasmissione integrale e non da una trasmissione difettosa/illeggibile se la documentazione essenziale è effettivamente pervenuta e non è provato il pregiudizio.
Regolano intercettazioni e convalide; la Corte osserva che la convalida del GIP sanifica vizi formali delle captazioni disposte d'urgenza dal PM e che, in Cassazione, il motivo è inammissibile se il ricorrente non produce i decreti specifici impugnati.
Norma sulle prove atipiche: le videoregistrazioni eseguite in luoghi pubblici o aperti al pubblico rientrano nella categoria delle prove atipiche e sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione giudiziaria, salvo che non riprendano comportamenti comunicativi all'interno del domicilio.
art. 14 Cost.
Tutela della casa/domicilio: la Corte distingue tra aree non protette (es. corselli condominiali) dove non opera la tutela domiciliare e ambienti interni privati protetti; le riprese in aree comuni non violano l'art. 14.
Richiamato dalla difesa in relazione all'estrazione di dati informatici da fornitori esterni; la Corte osserva che la norma non si applica all'attività di installazione operata direttamente dalla polizia giudiziaria (GPS installato dagli investigatori).
Disposizione applicata ex lege: in caso di rigetto del ricorso senza remissione in libertà, l'ordinanza va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La trasmissione tardiva o inizialmente illeggibile di supporti informatici al riesame non determina automaticamente la perdita di efficacia della misura cautelare: conta che la documentazione sia effettivamente pervenuta e che la difesa dimostri il concreto pregiudizio (prova di resistenza) o richieda l'accesso/il rinvio per esaminarla.
- In Cassazione i motivi che incidono su atti non presenti nel fascicolo di legittimità sono inammissibili per difetto di autosufficienza: chi denuncia inutilizzabilità deve indicare e produrre i provvedimenti o documenti specifici impugnati.
- Le captazioni GPS effettuate dalla polizia giudiziaria sono attività di pedinamento tecnologico (mezzo atipico) e non sono equiparate alle intercettazioni; non occorre preventiva autorizzazione del GIP e l'assenza di un supporto informatico originale non invalida automaticamente i dati, salvo dimostrazione specifica di manomissione o compromissione.
- Le videoriprese effettuate in aree comuni o accessibili al pubblico (corselli, vani scale, atrii condominiali, rampa di accesso ai box) possono essere utilizzate senza provvedimento autorizzativo; è invece vietato captare, senza autorizzazione, comportamenti comunicativi all'interno del domicilio o in locali non visibili al pubblico.
- Per ottenere l'annullamento di misure cautelari per vizi procedurali non basta indicare il vizio in astratto: occorre specificare quale atto è affetto, produrlo in Cassazione e dimostrare la sua incidenza decisiva sul compendio indiziario (prova di resistenza).
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