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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01899/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di condanna già resa in appello per il reato di esercizio abusivo di una professione. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per esercizio abusivo di una professione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) il mancato accoglimento della messa alla prova; 2) la mancata espunzione dal procedimento del provvedimento di sospensione dall'albo; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 4) la pretesa carenza dell'elemento soggettivo. La Corte rileva che le censure sub 1, 3 e 4 si risolvono nella riproposizione di questioni già esaminate e motivate dalla Corte d'appello, senza reale confronto con la ratio decidendi; la doglianza sull'elemento soggettivo è inoltre dichiarata inammissibile perché non risulta specificamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui vi è stata condanna: esercizio abusivo di una professione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente, ma le censure sul punto sono state ritenute meramente riproduttive di quelle già disattese in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La deduzione in cassazione del vizio relativo alla carenza dell'elemento soggettivo è stata ritenuta inammissibile perché non previamente proposta come motivo di appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre pedissequamente questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della decisione impugnata.
  • La deduzione di un vizio di merito o di diritto in cassazione è inammissibile quando la questione non sia stata previamente devoluta con specifico motivo di appello, ove richiesto a pena di inammissibilità.
  • La richiesta di messa alla prova e quella di applicazione dell'art. 131-bis c.p. devono essere sorrette da censure effettivamente incisive sulla motivazione di merito; la mera reiterazione delle doglianze non consente l'annullamento della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiMessa alla provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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