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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17417/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare di Brindisi nei confronti di un imputato, con pena di anni quattro, mesi undici e giorni venti di reclusione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 444, comma 1-bis, c.p.p., sostenendo che il patteggiamento sarebbe stato ritenuto ammissibile nonostante la contestazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p. La Corte rileva però che la contestazione non riguardava la recidiva reiterata, ma solo quella infraquinquennale, e che comunque tale circostanza non era stata applicata in sede di commisurazione della pena. Inoltre, il ricorso era sostanzialmente diretto a dedurre profili estranei ai limiti del ricorso per cassazione avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., essendo richiamata anche la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., inclusa la prescrizione.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il regime introdotto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Esclude che il vizio di motivazione sia deducibile e afferma che è inammissibile anche il ricorso che invochi la violazione di legge per la mancata verifica di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione. Quanto alla doglianza sulla recidiva, la censura è ritenuta priva di interesse processuale e comunque non pertinente alla contestazione effettiva né alla pena applicata. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena è impugnabile solo entro limiti specifici; la doglianza sulla recidiva viene valutata alla luce dell'ammissibilità del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è ammessa soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio di motivazione non è deducibile.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata verifica di cause di proscioglimento, ivi compresa la prescrizione, non integra motivo deducibile nel ricorso per cassazione contro sentenza ex art. 444 c.p.p. nei casi non consentiti dalla norma speciale.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La censura sulla recidiva è inammissibile quando la contestazione non riguardi la recidiva reiterata e, in ogni caso, la recidiva non sia stata effettivamente applicata ai fini della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento pronunciata dopo la novella deve essere trattato de plano.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano esclusi i vizi di motivazione e le censure non riconducibili ai casi tipizzati.
  • La deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione, è inammissibile nel ricorso avverso patteggiamento quando la doglianza non rientra nei motivi consentiti dalla disciplina speciale.
  • Una censura è inammissibile anche per difetto di interesse processuale quando investe una circostanza non contestata nei termini dedotti o non incisa in concreto sulla determinazione della pena.
  • Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento la verifica della Corte è limitata ai profili espressamente previsti dalla legge, senza estensione a controlli estranei al perimetro del nuovo art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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