Cassazione Penale, Ordinanza n. 35311/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati in appello per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità. Uno dei ricorrenti censurava la mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo che non dovesse essere valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio. Entrambi deducevano inoltre la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., assumendo la speciale tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che il primo motivo era sostanzialmente ripetitivo di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, mentre il secondo era generico e privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva valorizzato il quantitativo di sostanza, idoneo alla preparazione di numerose dosi singole e quindi incompatibile con il lucro economico richiesto per la speciale tenuità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
La sentenza impugnata era una condanna per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di lieve entità.
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non applicabile in ragione del quantitativo di sostanza, idoneo a numerose dosi e compatibile con un profitto economico non tenue.
recidiva
La censura sulla mancata disapplicazione della recidiva è stata ritenuta manifestamente infondata perché già esaminata e respinta dai giudici di merito sulla base dei precedenti penali dell'imputato e della loro significatività in termini di persistente insensibilità ai moniti dell'autorità giudiziaria.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo che si limiti a riprodurre censure già vagliate e motivatamente respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione di una circostanza attenuante richiede specificità: il ricorso deve misurarsi con gli argomenti della decisione impugnata e non può limitarsi ad affermazioni assertive o generiche.
- Ai fini dell'art. 62 n. 4 c.p., la speciale tenuità del danno o del profitto deve essere esclusa quando il dato quantitativo e la potenzialità di confezionamento di numerose dosi esprimano un apprezzabile vantaggio economico.
- La valutazione della recidiva può essere confermata quando i precedenti penali siano ritenuti indice di persistente insensibilità ai richiami derivanti da pregresse vicende giudiziarie.
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