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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18045/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) e (2) deducevano violazione dell'art. 130 c.p.p. per aver utilizzato la procedura di correzione dell'errore materiale inaudita altera parte in relazione al riconoscimento della recidiva (censurando una presunta disapplicazione della recidiva in dispositivo nonostante la sua contestazione); (3) deduceva violazione degli artt. 63, comma 4, c.p. e 99, comma 6, c.p. sostenendo che l'aumento per la recidiva avrebbe ecceduto il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai primi due motivi, li ha ritenuti inammissibili per aspecificità e perché il presupposto (la mancata contestazione della recidiva) era infondato: la recidiva risultava formalmente contestata nell'imputazione e richiamata in sentenza, per cui l'omissione di un'esplicita indicazione nel dispositivo non equivaleva a disapplicazione e non costituiva un errore materiale rimediabile ex art. 130 c.p.p. Il terzo motivo è stato dichiarato precluso perché non sollevato in sede di appello e la pena inflitta (3 anni e 10 mesi) risultava comunque entro i limiti edittali (quindi, al più, illegittima ma non illegale). Per l'inammissibilità complessiva del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La norma sulla correzione di errori materiali non può essere utilizzata per rimediare ad errori di natura giuridica sostanziale (es. riconoscimento o esclusione di recidiva quando comporta modifica sostanziale della decisione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Disciplina l'enunciazione dei motivi con i limiti necessari alla motivazione; i motivi devono essere specifici e correlati al contenuto della decisione impugnata.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per la recidiva; l'applicazione va valutata nel complesso della determinazione della pena e nei limiti edittali.

  • art. 99, comma 6, cod. pen.

    Regola il cumulo fra le pene e la determinazione della pena definitiva; la contestazione relativa al calcolo va proposta tempestivamente (in appello) salvo casi di pena illegale.

  • art. 546, comma 1, lett. e) e f) cod. proc. pen.

    Il dispositivo deve indicare l'imputazione e dare conto in sintesi della decisione rispetto ad essa; ogni modifica rispetto all'imputazione deve risultare dal dispositivo.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita la rilevabilità d'ufficio di alcuni vizi; questioni sulla determinazione della pena non rilevabili d'ufficio se non costituiscono illegalità della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sanziona la parte ricorrente condannandola al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La procedura di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.) non è idonea a sanare errori di diritto che comportino una modifica sostanziale della decisione (es. omissione o disapplicazione tacita di una recidiva contestata).
  • L'omissione nel dispositivo di menzione della recidiva non implica automaticamente che la recidiva non sia stata contestata o non sia stata applicata: occorre verificare l'intero contenuto dell'imputazione e della motivazione; se la recidiva risulta formalmente contestata e considerata, l'assenza di una specifica formulazione nel dispositivo non prova la disapplicazione.
  • Questioni relative al calcolo della pena o all'applicazione degli aumenti (art. 63 c.p.) devono essere sollevate già in sede di appello; se non proposte, sono generalmente precluse in cassazione salvo che la pena sia 'illegale' (oltre i limiti edittali).
  • I motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e strettamente correlati al dispositivo e alla motivazione della pronuncia impugnata: l'aspecificità o il richiamo a presupposti errati rendono il ricorso inammissibile.
  • Se la pena inflitta resta entro i limiti edittali, eventuali errori nel calcolo degli aumenti possono determinare illegittimità ma non necessariamente illegaltà della pena, rendendo la questione preclusa se non precedentemente dedotta in appello.
  • Denunce infondate o procedimenti di impugnazione mal calibrati possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (es. contributo alla Cassa delle ammende) per la parte ricorrente.

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