Sentenza n. 1361/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 18 agosto 2025, nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso sopra menzionata, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione della documentazione stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 18 agosto 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente, dopo avere presentato domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e memorie difensive a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di diniego, ha chiesto alla Questura, ai sensi della legge n. 241/1990, di accedere agli atti contenuti nel proprio fascicolo telematico per conoscere lo stato della procedura. Non avendo ottenuto riscontro, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato il decreto del 16 aprile 2025, con cui la Questura aveva rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, e il successivo decreto del 3 ottobre 2025, con cui tale rigetto era stato revocato in autotutela. In assenza di contestazioni o deduzioni contrarie da parte del ricorrente, il Collegio ha ritenuto che il deposito documentale fosse satisfattivo dell'interesse azionato e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
La controversia in materia di accesso è stata introdotta mediante il rito previsto dall'art. 116 c.p.a.; il giudizio è stato definito per cessazione della materia del contendere in ragione della produzione documentale intervenuta nel corso del processo.
L'istanza di accesso è stata presentata ai sensi della disciplina generale sull'accesso documentale, ma la sentenza non individua specifiche disposizioni della legge né ne svolge un'interpretazione puntuale.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la produzione in corso di causa della documentazione richiesta può determinare la cessazione della materia del contendere quando, in assenza di contestazioni dell'interessato, risulti integralmente soddisfatto l'interesse all'accesso.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l'amministrazione deposita gli atti oggetto dell'istanza di accesso e il ricorrente non contesta l'idoneità di tale produzione a soddisfare la domanda.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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