Cassazione Penale, Ordinanza n. 31357/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Dal testo emerge che la condanna riguardava una responsabilità colposa connessa all'omessa consegna di un bene affidato alla sua custodia dopo la sopravvenuta confisca, fatto poi riqualificato in primo grado. I motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese nel merito: in particolare, si contestava l'utilizzabilità e la rilevanza di dichiarazioni ritenute inutilizzabili dalla difesa, sostenendo che esse avrebbero inciso sulla ricostruzione della responsabilità; si lamentava inoltre il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che il fatto dovesse essere valutato diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze difensive riproducessero questioni già adeguatamente vagliate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche. In particolare, ha considerato irrilevanti, rispetto agli elementi fondanti la responsabilità colposa, le dichiarazioni segnalate come inutilizzabili dalla difesa, essendo invece decisivo l'accertato dato dell'omessa consegna del bene dopo la confisca. Ha inoltre ritenuto non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito con cui è stata esclusa la particolare tenuità del fatto, per la ritenuta incompatibilità del disvalore della condotta con la causa di non punibilità. Conseguentemente, all'inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, verosimilmente anche in punto spese e sanzione pecuniaria.
La particolare tenuità del fatto è stata negata sulla base di una valutazione di merito del disvalore della condotta, ritenuta incompatibile con la causa di non punibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito, quando la motivazione di questi ultimi sia coerente, puntuale e priva di manifeste illogicità.
- La responsabilità colposa può essere affermata valorizzando l'omessa consegna del bene affidato alla custodia dopo la sopravvenuta confisca, se tale dato fattuale risulta incontroverso e idoneo a fondare l'addebito.
- La pretesa inutilizzabilità di specifiche dichiarazioni non rileva se, rispetto al compendio probatorio decisivo, esse non incidono sugli elementi fondanti la responsabilità accertata.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è espressione tipica del giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, specie quando il disvalore della condotta sia ritenuto incompatibile con la causa di non punibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31298/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31320/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31332/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31333/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31339/2026 del 14/08/2026
- ordinanza_penale · 14 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 31341/2026 del 14/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →