Cassazione Penale, Ordinanza n. 00188/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 c.p., ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata perché non confrontata in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la valutazione di merito fosse erronea; la Corte di cassazione ha invece ritenuto tali doglianze manifestamente infondate, valorizzando la motivazione della sentenza di merito, che richiamava precedenti condanne per reati contro il patrimonio e dava conto degli elementi ritenuti decisivi ai fini del diniego delle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico per indeterminatezza, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non idoneo a individuare puntualmente le censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati il motivo relativo alla recidiva e quello relativo al diniego delle attenuanti generiche, reputando corretta la motivazione della corte territoriale, che aveva applicato i criteri dell'art. 133 c.p. e aveva fatto riferimento agli elementi decisivi per escludere il beneficio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice richiamata per il delitto contestato, rispetto al quale il ricorso lamentava vizi di motivazione sull'affermazione di responsabilità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve contenere una censura specifica e determinata; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso generico e quindi inammissibile.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, ai fini di verificare se essi denotino una perdurante inclinazione al delitto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico e non consente di individuare con precisione gli specifici rilievi mossi contro la motivazione della decisione impugnata.
- La censura sulla recidiva non può limitarsi a contestare la gravità dei fatti o la distanza temporale tra essi: il giudice deve compiere una valutazione concreta del nesso tra il nuovo reato e i precedenti, alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
- Se la motivazione di merito è logicamente coerente e immune da evidenti illogicità, la doglianza che si limiti a contrapporle una diversa lettura del fatto è manifestamente infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00159/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
- ordinanza_penale · 3 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →