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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13191/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gallace impugnava l'ordinanza del 27/04/2021 della Corte d'appello di Roma che aveva rifiutato di applicare la disciplina della continuazione tra il reato associativo (art. 416 c.p., commesso fino al 22/10/2013, giudicato con sentenza irrevocabile dell'11/6/2018) e una serie di reati risultanti da sette sentenze pregresse (tra cui detenzione illegale di armi, omicidio continuato, reati in materia di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, evasione). Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e carenza/insussistenza della motivazione (richiamando art.125, comma 3 c.p.p. e art.111, comma 6 Cost.); (2) inosservanza o erronea applicazione delle norme sulla continuazione (richiamando artt.81, comma 2 c.p. e 671 c.p.p.) e, in via alternativa, mancanza/contraddittorietà o illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse fornito motivazione adeguata e coerente nel ritenere non sussistenti i presupposti della continuazione tra il reato associativo e gli altri reati: mancava la prova di un unico disegno criminoso unitario programmato "ab origine" e gli elementi ideativi e volitivi specifici per ciascun reato fine. La Corte ha sottolineato che la mera strumentalità del reato al rafforzamento dell'associazione o la sua utilità per il sodalizio non sono di per sé sufficienti a integrare la continuazione, se per quel singolo episodio difettano i requisiti essenziali (previsione unitaria e specifica ab origine). Infine, la Corte ha rilevato che le censure difensive, basate su una diversa valutazione dei fatti e sulla richiesta di rilettura degli elementi probatori, non erano sindacabili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La fattispecie di associazione per delinquere può teoricamente concorrere in continuazione con reati fine, ma ciò non opera automaticamente: è necessario che i reati fine siano stati programmati, con sufficienti elementi ideativi e volitivi, sin dalla costituzione del sodalizio (previsione unitaria e specifica "ab origine").

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla critica sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse stato rispettato dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione con i requisiti costituzionali della decisione motivata.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente non consentiti e, comunque, manifestamente infondati nel quadro dell'impugnazione avverso provvedimento di esecuzione.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Dispositivo relativo all'impugnazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che tale rilievo non trovasse fondamento, perché la motivazione era adeguata e coerente.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al cumulo/concorso di pene; la Corte non ha accolto la dedotta inosservanza/erronea applicazione alla luce della valutazione sulla sussistenza della continuazione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla materia dell'esecuzione e cumulo delle pene; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione delle norme fossero corrette nel provvedimento impugnato.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, salvo elemento escludente la colpa, l'ammenda alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con determinazione della sanzione in euro 3.000.

Massime di principio

  • La continuazione tra reato associativo (art.416 c.p.) e reati fine è possibile solo se sussiste un disegno criminoso unitario programmato "ab origine"; la mera strumentalità del reato al rafforzamento dell'associazione non è sufficiente.
  • Per provare la continuazione è necessario dimostrare, oltre alla pertinenza materiale dei reati all'attività dell'associazione, la specificità e la prevedibilità del singolo reato già all'atto della costituzione o adesione all'associazione (elementi ideativo e volitivo).
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la valutazione negativa della continuazione; se la motivazione è congrua e logica, la Cassazione non procede a una rinnovata valutazione dei fatti in sede di legittimità.
  • Le censure che si fondano su una diversa valutazione probatoria o sulla richiesta di riesame degli elementi di fatto sono, di regola, inammissibili in Cassazione se non attengono a reali violazioni di diritto ammesse dall'art.606 c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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