Cassazione Penale, Sentenza n. 13191/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gallace impugnava l'ordinanza del 27/04/2021 della Corte d'appello di Roma che aveva rifiutato di applicare la disciplina della continuazione tra il reato associativo (art. 416 c.p., commesso fino al 22/10/2013, giudicato con sentenza irrevocabile dell'11/6/2018) e una serie di reati risultanti da sette sentenze pregresse (tra cui detenzione illegale di armi, omicidio continuato, reati in materia di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, evasione). Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e carenza/insussistenza della motivazione (richiamando art.125, comma 3 c.p.p. e art.111, comma 6 Cost.); (2) inosservanza o erronea applicazione delle norme sulla continuazione (richiamando artt.81, comma 2 c.p. e 671 c.p.p.) e, in via alternativa, mancanza/contraddittorietà o illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse fornito motivazione adeguata e coerente nel ritenere non sussistenti i presupposti della continuazione tra il reato associativo e gli altri reati: mancava la prova di un unico disegno criminoso unitario programmato "ab origine" e gli elementi ideativi e volitivi specifici per ciascun reato fine. La Corte ha sottolineato che la mera strumentalità del reato al rafforzamento dell'associazione o la sua utilità per il sodalizio non sono di per sé sufficienti a integrare la continuazione, se per quel singolo episodio difettano i requisiti essenziali (previsione unitaria e specifica ab origine). Infine, la Corte ha rilevato che le censure difensive, basate su una diversa valutazione dei fatti e sulla richiesta di rilettura degli elementi probatori, non erano sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
La fattispecie di associazione per delinquere può teoricamente concorrere in continuazione con reati fine, ma ciò non opera automaticamente: è necessario che i reati fine siano stati programmati, con sufficienti elementi ideativi e volitivi, sin dalla costituzione del sodalizio (previsione unitaria e specifica "ab origine").
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla critica sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale fosse stato rispettato dal giudice dell'esecuzione.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione con i requisiti costituzionali della decisione motivata.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Dispositivo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente non consentiti e, comunque, manifestamente infondati nel quadro dell'impugnazione avverso provvedimento di esecuzione.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Dispositivo relativo all'impugnazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto che tale rilievo non trovasse fondamento, perché la motivazione era adeguata e coerente.
Richiamato dal ricorrente in relazione al cumulo/concorso di pene; la Corte non ha accolto la dedotta inosservanza/erronea applicazione alla luce della valutazione sulla sussistenza della continuazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla materia dell'esecuzione e cumulo delle pene; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione delle norme fossero corrette nel provvedimento impugnato.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, salvo elemento escludente la colpa, l'ammenda alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte con determinazione della sanzione in euro 3.000.
Massime di principio
- La continuazione tra reato associativo (art.416 c.p.) e reati fine è possibile solo se sussiste un disegno criminoso unitario programmato "ab origine"; la mera strumentalità del reato al rafforzamento dell'associazione non è sufficiente.
- Per provare la continuazione è necessario dimostrare, oltre alla pertinenza materiale dei reati all'attività dell'associazione, la specificità e la prevedibilità del singolo reato già all'atto della costituzione o adesione all'associazione (elementi ideativo e volitivo).
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la valutazione negativa della continuazione; se la motivazione è congrua e logica, la Cassazione non procede a una rinnovata valutazione dei fatti in sede di legittimità.
- Le censure che si fondano su una diversa valutazione probatoria o sulla richiesta di riesame degli elementi di fatto sono, di regola, inammissibili in Cassazione se non attengono a reali violazioni di diritto ammesse dall'art.606 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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