Cassazione Penale, Ordinanza n. 34734/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, sulla base dell'accordo con il pubblico ministero ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti in lieve entità. Il ricorso deduceva vizio di motivazione per il mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato tuttavia che il ricorso era generico e presentato al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché non poteva essere scrutinato nel merito.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'accordo tra imputato e pubblico ministero per l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a fondamento della sentenza di applicazione della pena; si tratta del reato di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità.
Invocato dal ricorrente per sostenere il mancato esame delle cause di proscioglimento immediato.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano nei casi previsti.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Indicato come limite oggettivo ai casi in cui è proponibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza emessa all'esito di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; se proposto per censure estranee a tali limiti, è dichiarato inammissibile.
- La deduzione del mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non consente di superare i limiti di impugnazione stabiliti per la sentenza di applicazione della pena, quando il ricorso sia generico o non rientri nelle ipotesi legalmente previste.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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