Cassazione Penale, Ordinanza n. 15797/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di censure già vagliate nei precedenti gradi di giudizio e non proponessero vizi consentiti in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le statuizioni previste per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/02/2025. Dal testo emerge che la censura riguardava, da un lato, la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze probatorie e prive di manifeste illogicità, e dunque non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma come base della contestazione e afferma che la configurabilità del reato era stata correttamente ritenuta dai giudici di merito.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla presenza di argomentazioni giuridicamente corrette, pertinenti, coerenti con le emergenze processuali e prive di manifeste incongruenze logiche; in presenza di tali caratteristiche, la censura non può essere accolta.
- La richiesta di attenuanti generiche può essere validamente disattesa quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e non illogica; la mera contestazione del mancato riconoscimento non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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