Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15797/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di censure già vagliate nei precedenti gradi di giudizio e non proponessero vizi consentiti in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le statuizioni previste per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/02/2025. Dal testo emerge che la censura riguardava, da un lato, la configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti con le risultanze probatorie e prive di manifeste illogicità, e dunque non deducibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La Corte richiama la norma come base della contestazione e afferma che la configurabilità del reato era stata correttamente ritenuta dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla presenza di argomentazioni giuridicamente corrette, pertinenti, coerenti con le emergenze processuali e prive di manifeste incongruenze logiche; in presenza di tali caratteristiche, la censura non può essere accolta.
  • La richiesta di attenuanti generiche può essere validamente disattesa quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e non illogica; la mera contestazione del mancato riconoscimento non integra di per sé un motivo ammissibile di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.