Cassazione Penale, Sentenza n. 38204/2025 del 24/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/04/2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva riformato l'ordinanza del G.I.P. del 24/02/2025 escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. ma confermando la misura degli arresti domiciliari per i reati ascritti (artt. 110, 81, 512-bis, 416-bis.1 c.p.). Il difensore ha articolato due motivi di ricorso per cassazione (art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen.): 1) vizio nelle valutazioni sulla sussistenza dell'ipotesi delittuosa e dei gravi indizi di colpevolezza; 2) vizio nelle valutazioni circa la sussistenza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia del ricorrente. Durante il procedimento la misura cautelare era stata revocata (ordinanza del G.I.P. del 25/09/2025) e, con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente e dal difensore (22/10/2025), il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. La Corte ha constatato la regolarità formale della rinuncia (resa anche personalmente dal ricorrente) ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Inoltre la Corte ha precisato, richiamando la giurisprudenza consolidata, che la sopravvenuta mancanza di interesse che determina l'inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna né condanna alle spese o alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il concorso di persone nel reato; citata per definire la fattispecie penale complessiva contestata.
Norma sull'imputazione per il reato continuato o sul concorso di reati; citata in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti.
Norma relativa a specifiche condotte delittuose (come oggetto del capo d'imputazione).
Aggravante collegata alla partecipazione ad associazione mafiosa o fattispecie analoghe; qui l'aggravante è stata esclusa dal Tribunale del riesame.
art. 606 lett. b), c), d), e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (violazione di legge, vizio motivazionale e simili) per censurare le valutazioni sul fatto e sulle esigenze cautelari.
Disciplina le forme e i termini della rinuncia all'impugnazione; la Corte ha rilevato che la rinuncia era conforme ai requisiti di legge.
artt. 581, 582, 583 cod. proc. pen.
Richiamati dall'art. 589 per garantire la sicura provenienza dell'atto e le formalità della rinuncia; la Corte ha ritenuto rispettate tali formalità.
art. 591, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le cause di inammissibilità/estinzione dell'impugnazione; citata per distinguere la sopravvenuta inammissibilità rispetto ad altre ipotesi previste dalla legge.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale collegato alle conseguenze dell'inammissibilità e alla distinzione tra cause disciplinate dallo stesso articolo e la sopravvenuta inammissibilità per mancanza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio: se resa nelle forme di legge (art. 589 c.p.p. richiamando artt. 581-583), comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Se durante il processo di impugnazione viene a mancare l'interesse alla decisione (es. revoca della misura cautelare oggetto dell'impugnazione), il ricorrente può dichiarare la rinuncia e il ricorso sarà dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta inammissibilità per mancanza di interesse non comporta automaticamente condanna per spese o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente: la giurisprudenza ha escluso provvedimenti accessori di condanna in tali casi.
- È fondamentale che la rinuncia sia proveniente dal soggetto legittimato e rispettosa delle forme previste per evitare contestazioni sulla validità dell'atto.
- Quando si valuta se proseguire con un'impugnazione, considerare l'andamento degli atti successivi (es. revoca della misura) perché possono rendere inefficace o priva di interesse l'impugnazione stessa.
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