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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06018/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la riconosciuta sussistenza del concorso nella contraffazione del documento d'identità da lui utilizzato. La censura, secondo la Corte, mirava in realtà a ottenere una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione dei fatti, quindi una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta esente da vizi logici, che aveva già spiegato le ragioni dell'affermazione di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse in parte rivalutativo e di merito, quindi non scrutinabile in sede di legittimità, e in parte manifestamente infondato perché non si confrontava con una motivazione di merito ritenuta corretta e logicamente adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    La disposizione è richiamata come base normativa della condanna confermata in appello per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamata implicitamente dalla deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione, ma il testo non la cita espressamente; il ricorso è stato comunque ritenuto inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una richiesta di nuova valutazione delle prove o in una diversa ricostruzione storica dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, né può verificare la tenuta logica della decisione mediante confronto con modelli di ragionamento estranei alla motivazione impugnata.
  • Il motivo di ricorso è manifestamente infondato quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ove questa sia congrua e logicamente esente da vizi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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