Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36665/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte d’appello di Torino, che lo aveva ritenuto colpevole di furto aggravato e condannato a sette mesi e quindici giorni di reclusione e a 180 euro di multa. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p., alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorso è stato proposto personalmente dall’imputato.

La decisione

La Corte ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall’imputato, in violazione delle disposizioni che impongono la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Non ha quindi esaminato nel merito le doglianze concernenti l’attenuante, la recidiva e le attenuanti generiche. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione non può essere presentato personalmente dalla parte: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale, a pena di inammissibilità.

  • art. 613 c.p.p.

    il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Per il ricorso per cassazione è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale; la presentazione personale da parte dell’imputato determina l’inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Deve essere quindi dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso

    L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano ai sensi della disposizione richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla mancata concessione dell’attenuante, ma la Corte non ne ha esaminato i presupposti nel merito, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
  • Quando l’inammissibilità è dichiarata de plano, la relativa declaratoria comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; se la causa d’inammissibilità è connotata da profili di colpa, può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.