Cassazione Penale, Ordinanza n. 21937/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. dal giudice dell'udienza preliminare, relativa a un reato in materia di stupefacenti, deducendo la carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di sentenza di proscioglimento. La Corte rileva però che, nel giudizio di legittimità contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non si colloca in alcuna di tali ipotesi, ma censura un profilo motivazionale non deducibile, viene dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
indica il rito di trattazione del ricorso avverso sentenza di patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili dell'espressione della volontà dell'imputato, del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto e dell'illegalità della pena o della misura di sicurezza
legge 23 giugno 2017, n. 103
fonte normativa che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 444 cod. proc. pen.
richiamo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
richiamo al rito camerale di trattazione
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
richiamo alla disciplina dei motivi ammissibili di ricorso contro il patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso in via tassativa e non è consentito dedurre censure diverse da quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La doglianza relativa alla carenza di motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento non integra un motivo deducibile contro il patteggiamento, se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- In sede di legittimità contro il patteggiamento non è possibile trasformare il controllo della Corte in un riesame del merito o della motivazione della decisione, salvo i limiti specificamente previsti dalla disciplina speciale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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