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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02334/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava dall'accertamento, confermato in appello, di un rapporto di lavoro subordinato domestico in qualità di badante tra una lavoratrice e la persona indicata come datrice di lavoro, per l'assistenza ai genitori di quest'ultima, dal maggio 2013 all'aprile 2016, con riconoscimento di differenze retributive. La ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione del contraddittorio ex art. 110 c.p.c. e nullità degli atti e della sentenza, sostenendo di essere stata pretermessa nella fase di escussione dei testimoni della lavoratrice a causa di una tardiva ammissione della sua costituzione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi motivazionali, contestando l'accertamento della qualifica di badante convivente, l'uso della residenza anagrafica come indice della convivenza, l'apprezzamento della contestazione ex art. 416 c.p.c. e la valutazione della prova testimoniale; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2726 e 2721 c.c. e vizi della CTU grafologica, censurando la valutazione della consulenza calligrafica sulle firme apposte a quietanze retributive e di TFR e la lettura delle deposizioni testimoniali. La resistente ha difeso la correttezza della decisione di merito, sia sul piano processuale sia su quello probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di decisività, perché non confrontato con le rationes della sentenza impugnata e perché non era indicato uno specifico pregiudizio processuale derivato dalla tardiva declaratoria di costituzione. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che erano formulati come censure di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, che il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile in presenza di doppia conforme, e che la critica alla CTU e alle prove non rispettava i requisiti di specificità e di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati posti a suo carico i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.c.

    Invocato per dedurre la lesione dell'integrità del contraddittorio; la Corte ha escluso la nullità per difetto di specificità e di concreta allegazione del pregiudizio.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Richiamato per le censure di violazione di legge e nullità; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché in realtà mirate a contestare il merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione nei casi di doppia conforme e comunque non può essere usato per rivalutare il merito probatorio.

  • art. 348 ter c.p.c.

    Richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di sentenza d'appello conforme alla decisione di primo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    Indicato come norma transitoria che rende applicabile il regime restrittivo del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. ai giudizi di appello proposti dopo il termine previsto.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della specificità delle difese; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ha precisato che la violazione di tale norma non può essere utilizzata per censurare la valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha affermato che la violazione di tale norma è configurabile solo in ipotesi di uso di prove non dedotte o di trattamento delle prove legali in modo difforme dai limiti di legge, non per contestare il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di prova testimoniale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 2726 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riferimento alla prova della corresponsione di somme; la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza per difetto di ammissibilità.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    La Corte ha richiamato l'onere di indicare e trascrivere in modo specifico i contenuti rilevanti degli atti e dei documenti, pena l'inammissibilità.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato per il principio di autosufficienza e di reperibilità degli atti/documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato come parametro dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già come via per contestare il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Rilevato il presupposto processuale per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; la censura generica o assertiva è inammissibile.
  • La dedotta violazione del contraddittorio richiede l'allegazione di uno specifico e concreto pregiudizio processuale, non essendo sufficiente il mero richiamo a una irregolarità formale.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile contro sentenze di appello che confermano la decisione di primo grado sulla base dei medesimi fatti accertati, in presenza di doppia conforme.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia attribuito efficacia legale a prove che non la hanno, non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove.
  • Le doglianze contro una consulenza tecnica d'ufficio devono rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando il contenuto rilevante della consulenza e consentendone l'immediata individuazione negli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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