Cassazione Penale, Sentenza n. 143/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorso articolava due motivi principali: (1) contestazione della gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che la condotta contestata consisteva solo nella gestione di somme per il sostentamento dei familiari e non in un ruolo di "cassiera" o di gestione delle risorse del clan; si denunciava l'assenza di elementi probatori che dimostrassero un apporto stabile, consapevole e funzionale all'associazione e si sottolineava l'ambiguità delle dichiarazioni di terzi (es. Luca Esposito) e la presenza di altri soggetti individuati come distributori di proventi del sodalizio; (2) censura della valutazione della gravità indiziaria per il reato di induzione a non collaborare (art. 377-bis c.p.), lamentando che la lettera di Esposito e le altre risultanze non provavano il ruolo della Bosti nella subornazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte relativa all'imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa nei confronti di Flora Bosti e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli - sezione riesame per un nuovo giudizio, invitando a una motivazione organica che valuti con attenzione l'ambivalenza tra ruolo familiare e partecipazione associativa. Il secondo motivo (riguardante l'art. 377-bis) è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che, pur se il motivo era generico, gli elementi considerati dal Tribunale del riesame (missive, dichiarazioni di collaboratori, relazione di polizia penitenziaria) potevano costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria rispetto alla condotta di dissuasione. Non è stata disposta la rimessione in libertà; la Corte ha inoltre ordinato gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La partecipazione all'associazione mafiosa richiede elementi fattuali che attestino un inserimento stabile nella struttura organizzativa e un contributo non occasionale, apprezzabile per la sua rilevanza causale rispetto all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione; la semplice gestione di somme per il sostentamento familiare non è automaticamente idonea a dimostrare tale partecipazione senza una costruzione argomentativa che colleghi il contributo agli interessi del sodalizio.
La Corte ha ritenuto che missive, dichiarazioni di collaboratori e relazioni del personale penitenziario, se valutate congiuntamente, possano costituire base per ritenere la gravità indiziaria dell'attività di coartazione o dissuasione rivolta a un collaboratore (quindi il rigetto dell'impugnazione su questo punto).
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti di cancelleria in caso di annullamento parziale del provvedimento cautelare; la Corte ha disposto gli obblighi amministrativi previsti, non pronunciando la cessazione della misura nella sede cautelare.
Giurisprudenza di riferimento (es. Sez. U n. 36958/2021 Modaffari; Sez. U n. 33748/2005 Mannino e altri precedenti citati)
Sez. U n. 36958 del 27/05/2021; Sez. U n. 33748 del 12/07/2005; ulteriori pronunce richiamate nella motivazione
La Corte richiama principi consolidati che richiedono la valutazione della partecipazione associativa sulla base di apporto concreto, stabile e riconoscibile alla vita dell'organizzazione; le pronunce indicano che la vicinanza familiare può essere indizio di partecipazione ma va valutata con cautela per distinguere solidarietà familiare da effettiva adesione e contributo all'organizzazione criminale.
Massime di principio
- La mera gestione di denaro per il sostentamento dei familiari, anche se proveniente da attività illecite, non è automaticamente sufficiente a configurare la partecipazione stabile a un'associazione mafiosa: serve una motivazione che colleghi tale attività agli interessi e al funzionamento del sodalizio.
- Quando l'imputazione si fonda su un ruolo "familiare", il giudice deve esplicitare perché la condotta familiare si traduce in apporto associativo, evitando salti logici; la vicinanza parentale è un indizio ma va integrata da altri elementi concreti.
- La dissuasione di un collaboratore (art. 377-bis) può essere ritenuta sussistente già in sede di gravità indiziaria se risultano convergenti elementi probatori (missive, dichiarazioni, rapporti di servizio), purché adeguatamente motivati.
- In presenza di ambiguità sugli elementi probatori il rimedio è il rinvio per nuovo esame (non necessariamente la revoca immediata della misura), con richiesta di una ricostruzione organica e causale degli indizi.
- Per i difensori, è utile contestare la trasformazione di comportamenti di solidarietà familiare in indici di partecipazione mafiosa e richiedere che ogni passaggio argomentativo sia esplicitato dal giudice del riesame.
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