Cassazione Penale, Sentenza n. 00861/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I difensori impugnano la sentenza di appello (concordato ex art. 599-bis c.p.p.) censurando: 1) la qualificazione di alcune condotte (capi 51-55) come autoriciclaggio, con la tesi che si tratterebbe di mera manifestazione di godimento di proventi e non di attività dissimulatoria; 2) la qualificazione del capo 5) come rapina anzichè come furto con strappo, sostenendo che la violenza sarebbe stata diretta sul bene e non sulla persona; 3) l'illegittimità della confisca disposta in via 'in solido' e per equivalente, con contestazione del calcolo del quantum (duplicazione e mancata deduzione dei risarcimenti), nonché la mancata identificazione del profitto dell'autoriciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il principio secondo cui il concordato ex art. 599-bis c.p.p. comporta rinuncia alle doglianze relative ai punti oggetto dell'accordo (con esclusione della sola irrogazione di pena illegale): i ricorrenti avevano rinunciato a tutti i motivi diversi dalla determinazione della sanzione, comprensivi delle censure sulla qualificazione dei fatti e sulla confisca. La Corte ha inoltre osservato, sul merito dei capi contestati, che dai capi di imputazione emergevano elementi coerenti con la qualificazione data (finalità dissimulatoria per l'autoriciclaggio; violenza diretta alla persona per la rapina). Per l'inammissibilità dichiarata i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla Cassa delle ammende per complessivi euro 3.000 per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità. La requisitoria del Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità.
Norme richiamate
Regola il 'concordato in appello' e implica che l'accordo sulle questioni concordate comporti la rinuncia a impugnare in Cassazione le doglianze relative ai punti rinunciati; la sola eccezione riconosciuta riguarda l'irrogazione di pena illegale.
Norma sul precedente istituto del patteggiamento; la giurisprudenza formatasi su questo istituto viene estesa, per principi analoghi, al concordato ex art. 599-bis.
Richiamato come riferimento formale nei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); tuttavia le censure fondate su tale articolo sono state giudicate inammissibili per effetto della rinuncia nell'ambito del concordato.
Norma penalistica richiamata in relazione alla qualificazione di autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi di imputazione, sussista finalità dissimulatoria compatibile con la fattispecie contestata.
Richiamato in relazione alle questioni sulla confisca; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla confisca quando queste erano oggetto di rinuncia nel concordato.
Citato nella giurisprudenza sul tema della confisca allargata o per sproporzione; la Corte osserva che, se la confisca non fa parte dell'accordo, talvolta può essere censurata in Cassazione, ma non nel caso in cui la parte abbia rinunciato espressamente.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate per il contraddittorio scritto e per la mancanza di richiesta di trattazione orale; il procedimento di Cassazione si svolge con contraddittorio scritto in mancanza di istanza di trattazione.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di comminare somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o temerario; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Accettare un concordato ex art. 599-bis c.p.p. comporta, di norma, la rinuncia a impugnare in Cassazione le questioni oggetto dell'accordo (salvo che non si tratti di pena illegale); pertanto le censure su qualificazione giuridica o misure patrimoniali oggetto di rinuncia saranno inammissibili.
- Se la parte intende preservare la possibilità di impugnare in Cassazione questioni relative a confisca o ad altre misure non strettamente attinenti alla sanzione, deve esprimere una rinuncia selettiva o riservare espressamente tali questioni nell'accordo.
- La Corte di Cassazione può comunque esaminare questioni non rinunciate o questioni di ordine pubblico non coperti dalla rinuncia, ma il principio di efficacia del concordato limita il sindacato su punti concordati.
- In caso di ricorso inammissibile intervenuto dopo un patto/accordo processuale, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella presentazione del gravame.
- Sul piano della qualificazione criminologica: la presenza di chiari elementi di finalità dissimulatoria nell'immissione di proventi nel circuito economico giustifica la qualificazione come autoriciclaggio; la violenza intervenuta dopo l'impossessamento e diretta alla persona giustifica la qualificazione come rapina.
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