Cassazione Civile, Sentenza n. 33103/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso concerneva l'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva respinto gli appelli di Tuccillo avverso due sentenze di primo grado che avevano accertato l'inesistenza di un diritto di passaggio carrabile e di utilizzo per sosta su aree dell'Ospedale e avevano disposto la rimozione di cancelli/varchi. In Cassazione il ricorrente deduceva vizi procedurali e di merito: (i) mancata riunione/uso improprio della normativa sulla riunione dei processi (artt. 273/274 c.p.c.); (ii) mancata sospensione del secondo giudizio per presunta pregiudizialità; (iii) inammissibilità della riproposizione in appello della richiesta di prova testimoniale già respinta in primo grado; (iv) censura sulla valutazione delle prove (missive e datazione delle opere) e sulla negazione dell'apparenza della servitù; (v) vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (riunione dei processi e mancata sospensione) ritenendo corretta la riunione operata dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 274 c.p.c. e la scelta di non sospendere il giudizio pregiudicato. Ha invece accolto il terzo motivo: la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito dovesse essere cassata e rinviata per un nuovo esame in relazione al principio che vincola sul tema della reiterazione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni. In particolare la Corte ha affermato che, pur sussistendo l'onere di reiterare specificamente le richieste istruttorie al momento delle conclusioni, il giudice di merito deve valutare, alla luce della condotta processuale complessiva, se quella omissione sia effettivamente indice di rinuncia o invece sia compatibile con la volontà di mantenere la richiesta; in presenza di elementi che dimostrino la volontà di insistere, la presunzione di abbandono può essere superata. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame; le restanti doglianze sono state assorbite.
Norme richiamate
Disciplina la riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa; la Corte ha ritenuto che l'obiettivo della riunione sia stato raggiunto anche richiamando l'art. 274 c.p.c., quindi la scelta della Corte d'Appello non è censurabile
Consente la riunione dei procedimenti connessi; la Corte ha osservato che la Corte d'Appello ha riunito i procedimenti ai sensi di tale norma e ha valutato le doglianze con ordine logico, raggiungendo il medesimo risultato pratico della riunione ex art. 273
Richiamata per escludere l'ipotesi in cui i procedimenti pendano davanti ad altro giudice o a sezione diversa; non ricorreva nel caso di specie
Norma sulla sospensione necessaria per pregiudizialità; la Corte ha chiarito che, se tra procedimenti esiste identità o connessione e sono dinanzi al medesimo ufficio, il giudice del giudizio pregiudicato non può sospendere ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio per la riunione
Fondamenti di ricorso per cassazione invocati per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto; la Corte ha esaminato le censure in relazione a questi numeri di cui all'art. 360
Richiamato nelle censure relative all'individuazione del giudice o della riunione dei procedimenti; valutato nel contesto della contestazione procedurale
Regola i termini e i contenuti delle memorie e della fase istruttoria; richiamata in relazione all'obbligo di reiterare istanze istruttorie nelle conclusioni
Richiamato come norma procedurale applicabile ratione temporis alle memorie e alla prova; usato per valutare la condotta processuale
Richiamato tra le norme processuali rilevanti rispetto alla prova e alle conclusioni
Richiamato nella giurisprudenza citata: quando si decide immediatamente una questione pregiudiziale, la mancata reiterazione delle istanze non implica necessariamente abbandono
Funzione della comparsa conclusionale come documento che illustra le domande e questioni che la parte intende sottoporre al giudice; valutato nella ricostruzione della volontà della parte
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa: la Corte orienta l'interpretazione delle regole processuali in senso costituzionalmente compatibile per assicurare effettività del diritto di difesa
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale relativo al giusto processo e alla tutela in sede giurisdizionale; contribuisce all'orientamento interpretativo volto all'effettività del diritto di difesa
Richiamato nelle censure sulla motivazione della sentenza impugnata; attiene ai criteri di decisione e motivazione
Norme processuali citate nelle censure relative all'onere probatorio, motivazione e valutazione delle istanze istruttorie
artt. 1027, 1155, 1158, 1165, 1167 c.c.
Norme del codice civile (proprietà, usucapione, possesso ecc.) richiamate nelle censure di merito circa l'usucapione e il possesso; la Corte ha tuttavia riservato l'esame di merito in ragione della cassazione sul profilo processuale
Norma richiamata solo per certificare il deposito di una memoria ex art. 378 c.p.c. da parte del ricorrente in prossimità dell'udienza
Massime di principio
- Quando una richiesta istruttoria è stata precedentemente respinta, la parte deve reiterarla in modo specifico nella precisazione delle conclusioni se intende conservarla; altrimenti si forma una presunzione di abbandono.
- Tuttavia, il giudice di merito deve valutare la condotta processuale complessiva: l'omissione nella reiterazione non è automaticamente rinuncia se dagli atti emerge una volontà inequivoca di mantenere la richiesta (es. richiami nelle memorie, nella comparsa conclusionale, o delega motivata).
- Se due procedimenti sono connessi e pendono davanti al medesimo ufficio, la soluzione corretta è la riunione o comunque la trattazione coordinata; la sospensione del processo per pregiudizialità non è sempre la via obbligata quando ricorre connessione o identità dell'oggetto.
- In fase di impugnazione in Cassazione i motivi devono inquadrare violazioni di legge o vizio di motivazione secondo gli artt. 360 e segg.; censure meramente procedurali o di merito verranno esaminate alla luce della principiale distinzione tra oneri formali della parte e garanzie costituzionali del diritto di difesa.
- Prassi consigliata per il difensore: reiterare espressamente le richieste istruttorie rilevanti nella comparsa conclusionale o in udienza di precisazione delle conclusioni, documentare la continuità della linea difensiva e, in caso di assenza, nominare un delegato o motivare la mancata partecipazione per evitare rischi di interpretazione di abbandono.
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