Ordinanza n. 871/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U 0082264 del 21 novembre 2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Albania (classe di concorso ADSS); di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIn sede cautelare, il TAR ha ritenuto, a un primo e sommario esame, che la motivazione del diniego fosse sufficientemente argomentata sulla base della carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento. Rilevata quindi l'assenza di profili di fondatezza del gravame, ha respinto la domanda cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Albania, classe di concorso ADSS
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Albania, nonché gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. Il provvedimento ministeriale era contestato in relazione alla valutazione negativa della qualità della qualifica estera sottoposta a riconoscimento; il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato, senza che l'ordinanza esamini autonomamente la sua applicazione.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina cautelare del processo amministrativo; il TAR ha escluso, in via sommaria, la fondatezza del ricorso e ha respinto la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del diniego impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di specializzazione estero, la valutazione amministrativa sulla qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento può sorreggere il diniego cautelarmente, ove sia adeguatamente motivata; l'ordinanza non anticipa tuttavia la decisione definitiva sul merito.
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