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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18368/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La SCLV contestava che la banca, escussa la garanzia costituita da un pegno (credito derivante da polizza vita n. 0139043) costituito dalla terza datrice Alberto Minotti S.p.A., avesse imputato il ricavato del pegno a passività diverse dal mutuo fondiario garantito. Ciò avrebbe determinato la perdita, per la SCLV, del diritto di surroga nella posizione della banca e la conseguente ingiusta perdita patrimoniale. In primo grado il Tribunale di Verona aveva riconosciuto il danno e condannato la banca al risarcimento; la Corte d'appello di Venezia aveva invece ritenuto che l'escussione del pegno non abbia effetto solutorio (non equivalesse a pagamento) e aveva rigettato la domanda di SCLV. In cassazione il Fallimento ha dedotto, tra gli altri, la violazione di norme relative all'effetto solutorio dell'escussione del pegno (sesto motivo) nonché questioni probatorie e di accessorietà del pegno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che l'escussione del pegno e la soddisfazione del creditore sul bene pignorato/ceduto ha effetto solutorio (equivale a pagamento) e, quindi, può determinare il diritto di surroga o rivalsa del terzo datore di pegno. Per tale ragione la sentenza della Corte d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame di fatto e di diritto conforme ai principi enunciati, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2784 c.c. (pegno)

    Il pegno è strumento di prelazione sul bene costituito; la decisione richiama la natura del pegno come mezzo di soddisfazione diretta del creditore sul bene pignorato, con conseguenze sulla posizione del terzo datore.

  • art. 2787 c.c.

    Norme sull'escussione del pegno e sulla vendita del bene pignorato; la Corte ha ritenuto che l'escussione seguita da vendita e prelievo della somma dovuta realizzi l'effetto di soddisfazione del credito.

  • art. 1203 c.c. (surrogazione)

    La Corte collega l'effetto solutorio dell'escussione del pegno al diritto di surroga o di rivalsa del terzo datore di pegno verso il debitore principale, richiamando la disciplina della surrogazione prevista dall'art. 1203.

  • art. 2871 c.c.

    Riferita in via analogica nel motivo di impugnazione; la Corte valuta la corretta applicazione/interpretazione di disposizioni analoghe concernenti il soddisfacimento di diritti reali e gli effetti verso terzi.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma processuale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzata per inquadrare i mezzi di impugnazione con cui è stata dedotta la violazione di norme di diritto relative all'effetto solutorio.

  • art. 112 e art. 115 c.p.c.

    Richiamati dai motivi come principi procedurali relativi al contraddittorio e al giusto processo; la Corte osserva che questioni procedurali non precludono l'accertamento del diritto sostanziale alla surroga.

  • art. 67 legge fallimentare

    Rilevante per gli effetti nel contesto fallimentare (presenza di crediti insinuati nel passivo); la Corte ha considerato l'interferenza dell'escussione del pegno e della successiva insinuazione nel passivo della terza datrice fallita.

  • art. 1197 e 1198 c.c. / artt. 1218, 1223 c.c. (violazione e risarcimento)

    Richiamati nei motivi in relazione alla responsabilità per imputazione errata delle somme escusse e alla prova dell'ammontare del danno; la Corte ha accolto l'aspetto sostanziale relativo al nesso causale tra imputazione diversa e danno subito.

Massime di principio

  • L'escussione del pegno tramite vendita o prelievo sul titolo costituito deve essere considerata, di regola, come avente effetto solutorio (equivalente a pagamento) nei confronti del debitore garantito; ciò può dare origine al diritto di surroga o alla rivalsa del terzo datore di pegno verso il debitore principale.
  • Se il creditore pignoratizio applica il ricavato del pegno a passività diverse da quelle garantite, ciò può integrare un danno risarcibile a carico del creditore medesimo, se è dimostrabile il nesso causale tra l'imputazione e la perdita del diritto di surroga o altra pregiudizio patrimoniale.
  • In presenza di contestazioni sull'imputazione dei proventi di un pegno è necessario un accertamento di fatto (quantificazione del prelievo, destinazione effettiva delle somme, residuo di credito) che il giudice di merito deve svolgere, tenendo conto dell'effetto solutorio dell'escussione.
  • La qualificazione giuridica dell'escussione del pegno come pagamento non può essere elusa dal giudice che richieda un 'atto di pagamento' formale diverso dalla soddisfazione concreta del creditore sul bene pignorato; l'orientamento della Corte di Cassazione è consolidato in tal senso.
  • Al ricorrente che deduca errore nella imputazione delle somme compete provare il danno e il nesso causale; il giudice di rinvio dovrà valutare anche gli oneri probatori e la misura del ristoro, nonché eventuali concause.
  • Quando la Cassazione accoglie un motivo principale afferente diritto sostanziale, gli altri motivi attinenti vengono di norma assorbiti e la causa va rinviata per ulteriori accertamenti di fatto conformemente ai principi stabiliti in cassazione.

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