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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18261/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in Cassazione impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, accogliendo i reclami di Wall System LLC e Luigi Gobbi, aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Fermo che aveva pronunziato il fallimento della Toolk S.r.l., ritenendo che il ricorso per fallimento e il decreto di convocazione dovessero essere notificati alla società incorporante (Wall System LLC) e non alla società incorporata (Toolk S.r.l. cancellata dal registro). La questione centrale èva l'individuazione del soggetto destinatario della notifica e, più in generale, come si deve instaurare il contraddittorio ex art.15 l.fall. nell'ipotesi di fusione per incorporazione (con riferimento anche alla disciplina speciale dell'art.10 l.fall. e alla giurisprudenza della Corte a Sezioni Unite). Il ricorrente deduceva, fra l'altro, che la fusione in concreto fosse fittizia e che, comunque, la notifica al legale rappresentante della società incorporata cancellata entro l'anno ex art.10 l.fall. fosse corretta e sufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso del Fallimento della Toolk S.r.l., ritenendolo fondato, e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona con rinvio. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nei casi di fusione che estingue la società incorporata e determina successione universale dell'incorporante, resta comunque applicabile la disciplina speciale dell'art.10 l.fall.: pertanto, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio ex art.15 l.fall., il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso per fallimento e dell'avviso di convocazione è la società incorporata, in persona del suo legale rappresentante, anche se cancellata dal registro (entro i limiti temporali previsti dall'art.10). La società incorporante non deve essere per forza convocata in prima battuta, potendo comunque intervenire nel processo prefallimentare o proporre reclamo in qualità di soggetto interessato.

Norme richiamate

  • art. 10 l. fall. (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)

    Stabilisce la fallibilità degli imprenditori collettivi entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese se l'insolvenza si è manifestata anteriormente; la Corte interpreta tale norma come base per ritenere che, pur estinta, la società incorporata conservi capacità processuale limitata ai fini della procedura concorsuale e sia il soggetto destinatario della notifica ai fini del contraddittorio ex art.15 l.fall.

  • art. 15 l. fall. (r.d. 16 marzo 1942 n. 267)

    Regola il procedimento per la dichiarazione di fallimento e il diritto ad essere sentito in camera di consiglio; la Corte afferma che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art.15, la notifica va effettuata alla società incorporata cancellata quando ricorre l'ipotesi dell'art.10 l.fall.

  • art. 2504-bis c.c.

    Dispozione sugli effetti della fusione: la società incorporante o risultante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti e prosegue nei rapporti, anche processuali. La Corte coordina questo principio con l'art.10 l.fall. ritenendo che, pur essendovi successione, la disciplina speciale fallimentare consente che il procedimento sia svolto nei confronti della incorporata per il periodo previsto.

  • art. 145 c.p.c.

    Norma generale sulla notificazione presso la sede; la Corte riconosce che anche per la società cancellata la notifica del ricorso può essere validamente eseguita presso la sede precedentemente comunicata al registro, incluso mediante PEC.

  • art. 18 l. fall.

    Riferita in relazione alla qualifica di soggetto interessato che può proporre reclamo; la Corte ricorda che l'incorporante, quale soggetto con interesse, può intervenire o proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento dell'incorporata.

  • Cass. SS.UU. n.21970/2021 (giurisprudenza citata)

    Le Sezioni Unite hanno affermato che la fusione per incorporazione estingue l'incorporata e provoca successione universale dell'incorporante; la Corte di Cassazione qui coordina tale orientamento con l'art.10 l.fall., concludendo però che, nonostante la successione, per fini concorsuali e di contraddittorio rimane destinataria la società incorporata entro il termine previsto dall'art.10.

Massime di principio

  • Quando una società è stata cancellata per effetto di fusione per incorporazione, l'art.10 l.fall. consente che essa sia dichiarata fallita entro l'anno; nei procedimenti prefallimentari il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti della società incorporata (in persona del suo legale rappresentante) anche se formalmente estinta.
  • La notifica del ricorso per fallimento e del decreto di convocazione può essere validamente effettuata alla sede della società cancellata (anche tramite PEC indicata al registro), senza essere obbligatoriamente rivolta alla società incorporante.
  • La società incorporante, pur essendo successore universale, non deve necessariamente essere convocata in ragione dell'art.15 l.fall.; tuttavia può intervenire volontariamente nel procedimento o proporre reclamo in qualità di soggetto interessato alla decisione.
  • L'eventuale contestazione di una fusione fittizia non elimina l'applicabilità dell'art.10 l.fall.; l'accertamento della fittizietà e le sue conseguenze possono essere valutate nell'ambito del contraddittorio instaurato nei confronti della incorporata e con la partecipazione eventualmente dell'incorporante.
  • Per evitare censure procedurali, il ricorrente per la dichiarazione di fallimento dovrebbe notificare correttamente al soggetto individuato dall'art.10 l.fall.; l'intervento successivo dell'incorporante o la proposizione di reclamo è lo strumento processuale previsto per tutelare l'interesse della incorporante.

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