Cassazione Civile, Sentenza n. 18242/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune di Celano aveva chiesto il riconoscimento dell'acquisto della proprietà per usucapione di un immobile che l'ente aveva acquistato con atto di compravendita del 1991; l'immobile era però stato successivamente pignorato, venduto all'asta e trasferito in favore di Alleva mediante decreto di trasferimento del 30.05.2011. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda del Comune; la Corte di Appello l'aveva invece accolta ritenendo provato un possesso continuativo, pacifico e ultraventennale da parte del Comune. Alleva ha impugnato la sentenza di appello in Cassazione deducendo, in sintesi, che: a) il Comune non poteva pretendere usucapione avendo un titolo di acquisto anteriore (1991); b) la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto non contestati fatti decisivi e omesso di valutare la documentazione probatoria che dimostrava l'immissione in possesso del custode esecutivo e la contestazione del possesso del Comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (omessa valutazione della titolarità derivativa del Comune e omissione di esame di fatti decisivi relativi alla contestazione del possesso), ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza della Corte di Appello n. 1117/2020 e ha rinviato la causa alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi esposti. La Corte ha altresì disposto che la rinnovata trattazione consideri le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
Riferito ai requisiti dell'usucapione: la Corte ha ritenuto che l'usucapione non possa essere riconosciuta se il soggetto che la domanda è già proprietario per titolo valido derivativo.
art. 922 c.c.
Richiamato nel contesto dell'acquisto della proprietà e della prescrizione acquisitiva; la Corte lo interpreta in combinato disposto con l'idea che chi già possegga un titolo non può poi usucapire lo stesso bene.
art. 115 c.p.c.
Citato nella censura sulla valutazione delle prove e delle presunzioni: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia erroneamente dato per non contestati fatti che invece erano stati espressamente contestati e documentati.
art. 2697 c.c.
Norma sul diritto probatorio e riparto dell'onere della prova: la Corte ha rilevato che Alleva aveva fornito documentazione (verbale di accesso, immissione in custodia) che contestava il possesso ultraventennale del Comune, per cui la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare tali prove.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Fondamento delle doglianze in cassazione: la Corte ha ritenuto sussistenti i vizî denunciati (erronea applicazione della legge e omessa valutazione di fatti decisivi), giustificando la cassazione.
art. 2652 e 2653 c.c.
Richiamati in tema di trascrizioni: la Corte ha ricordato che la trascrizione è lo strumento per risolvere i conflitti tra acquirenti e che, ai fini della prevalenza tra titoli, rileva la data di trascrizione.
art. 1159 c.c.
L'usucapione abbreviata è stata esclusa come disposizione applicabile perché presuppone l'assenza di un titolo valido; nel caso di specie il titolo del Comune era valido, seppure inopponibile ai terzi per mancata trascrizione.
art. 1350 n. 1 c.c.
Riguarda la forma scritta per i trasferimenti immobiliari: la Corte ha ritenuto che il Comune fosse divenuto proprietario tramite atto scritto, quindi già titolare della proprietà.
art. 116, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost.
Norme richiamate nella terza censura sulla motivazione e sul rispetto dei diritti di difesa; la Corte le ha dichiarate assorbite dall'accoglimento dei primi due motivi e non ha ritenuto necessario approfondirne la disamina.
Massime di principio
- Non può riconoscersi l'usucapione a chi risulti già proprietario per titolo valido: un titolo derivativo valido esclude la configurabilità di un possesso acquisitivo utile ad usucapione.
- La mancata trascrizione del titolo rende il titolo inopponibile ai terzi ma non ne determina l'invalidità tra le parti; l'inopponibilità può giustificare la perdita dell'efficacia verso terzi ma non l'impossibilità del trasferimento inter partes.
- Atti esterni quali la concessione in comodato non costituiscono in sé prova di possesso utendi iure usucapionis se tali atti sono riconducibili all'esercizio delle facoltà del proprietario derivanti da un titolo.
- Chi contesta l'esistenza del possesso ultraventennale deve allegare e, se possibile, documentare gli atti che interrompono o dimostrano l'assenza del possesso; il giudice deve valutare espressamente tali documenti.
- In conflitti tra acquirenti di un bene immobile prevale la priorità di trascrizione: la data della trascrizione rileva nella regolazione dei rapporti verso i terzi.
- In sede di giudizio di merito è essenziale che il giudice indichi se e perché ritiene non provati o non contestati fatti rilevanti; l'omessa valutazione di contestazioni documentate può costituire motivo di cassazione.
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