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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18323/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla validità di avvisi di rettifica di accertamenti doganali per importazioni (certificati EUR.1 ritenuti irregolari). Dopo mutamenti di denominazione societaria: la "vecchia" OBER-ALP divenuta OBER-FIN (stessa partita IVA e stesso domicilio fiscale) e la SPADAFORA S.r.l. divenuta OBER-ALP (diversa partita IVA), gli avvisi furono notificati in plichi chiusi alla società che aveva assunto la denominazione "nuova" OBER-ALP. La contribuente contestò di non essere stata correttamente notificata e ottenne pronunce favorevoli in primo grado; la CTR, dopo rinvio da parte della Cassazione, ritenne invece valide le notifiche in quanto dagli atti risultavano identificativi il numero di partita IVA, la coincidenza dell'indirizzo e lo stesso legale rappresentante. La ricorrente ha impugnato per cassazione sostenendo omesso esame di fatto (plici chiusi), violazione delle norme sulle notifiche e violazione del diritto al giusto processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della OBER FIN. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata produzione dei plichi chiusi e ha ritenuto infondati gli altri motivi. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la discordanza formale tra i dati del destinatario e quelli indicati negli atti determina nullità solo se provoca un'incertezza assoluta sull'identità del destinatario; nel caso di specie la coincidenza di sede, di legale rappresentante e la corretta indicazione della partita IVA negli avvisi consentivano di identificare il reale destinatario, per cui la notifica si è considerata efficace e la società avrebbe avuto la possibilità di impugnare gli atti in sede giurisdizionale. Quindi il ricorso è stato respinto e resta confermata la validità delle notifiche e degli atti impugnati dalla resistente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5

    art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    I motivi di cassazione fondati su tali lett. sono stati valutati: alcuni inammissibili per mancata specificità e produzione documentale (n.5), altri infondati perché comportavano una rivalutazione dei fatti di merito non consentita in questa sede (nn.3 e 4).

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della notifica; la Corte ha ritenuto che, anche se la notificazione avvenuta in plico chiuso era formalmente indirizzata a diversa denominazione, la notifica non è nulla quando, per il contenuto complessivo e gli elementi identificativi (sede, rappresentante, partita IVA), il destinatario sia concretamente identificabile.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto non determinante la modalità materiale di consegna ove sussista la conoscibilità effettiva dell'atto da parte del corretto destinatario.

  • art. 24 Cost.

    Invocato in relazione al diritto di accesso alla giustizia; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato pregiudicato perché la società aveva conoscibilità degli atti e la possibilità di agire in giudizio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in ordine al giusto processo; la Corte ha escluso violazione, ritenendo garantita la possibilità di impugnare gli atti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente per la tutela del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussistesse lesione del diritto a un equo processo.

  • Cass. Sez. 5, 27.07.2007, n. 14876

    Cass., Sez. 5, 27.07.2007, n. 14876

    Principio applicato: la discordanza tra i dati identificativi del destinatario e quelli del soggetto cui l'atto è notificato comporta nullità solo se determina un'incertezza assoluta sull'identità del destinatario; se l'identificazione è possibile alla luce del contenuto complessivo, la notifica è valida.

  • Cass. Sez. 5, 17.04.2013, n. 9256

    Cass., Sez. 5, 17.04.2013, n. 9256

    Pronuncia precedente richiamata nella vicenda che aveva cassato una sentenza e rinviato la questione; utilizzata quale precedente di coordinamento nella valutazione dell'identificabilità del destinatario.

  • Cass. Sez. 3, 01.06.2021, n. 15276

    Cass., Sez. 3, 01.06.2021, n. 15276

    Richiamata per affermare che non è consentito un riesame dei fatti di merito mascherato da censura di diritto; la richiesta di riconsiderare gli elementi di fatto è inammissibile se non supportata da nuovo materiale probatorio.

Massime di principio

  • La notifica contenente dati formali discordanti non è automaticamente nulla: occorre verificare se la discordanza produce un'incertezza assoluta sull'identità del destinatario; se dal contenuto dell'atto e dagli altri elementi identificativi il destinatario è individuabile, la notifica è efficace.
  • Indici quali la coincidenza della sede legale, del legale rappresentante e la corretta indicazione della partita IVA sono elementi forti per ritenere valida una notifica anche in presenza di diversa denominazione sociale.
  • Chi contesta la regolarità formale di una notifica deve produrre la documentazione probatoria (es. plichi chiusi o ricevute) già nei gradi di merito; in Cassazione la mancata produzione può rendere il motivo inammissibile.
  • La conoscibilità effettiva dell'atto da parte del destinatario (anche tramite il suo rappresentante) è elemento decisivo: se il destinatario ha avuto effettiva possibilità di conoscere e impugnare l'atto, non si configura violazione del diritto di difesa.
  • I motivi di cassazione non possono essere usati per una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati in merito; per ottenere riesame è necessaria specificità e nuova prova documentale.

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