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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17450/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). I motivi dedotti: 1) mancata attualità delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva) dato il decorso di circa due anni dai fatti, l'assenza di richiesta cautelare per gli stupefacenti rinvenuti al momento dell'esecuzione e l'arresto di altri soggetti delle filiere; 2) vizio di adeguatezza e proporzionalità della misura, sostenendo il radicamento lavorativo dell'indagato e la possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico), oltre alla presunta tautologicità della motivazione circa l'incapacità autocustodiale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente valutato l'attualità del pericolo di reiterazione, fondandosi su elementi concreti: quantità significative di stupefacenti (anche singoli sequestri fino a 1 kg e casi fino a 16 kg di marijuana e 4 kg di hashish), pluralità di ipotesi di detenzione/cessione (cocaina, hashish, marijuana), organizzazione su più regioni, uso di mezzi manomessi e più luoghi di stoccaggio, nonché il rinvenimento, in sede di esecuzione, di 2 kg di cocaina e di strumenti tipici dell'attività (macchinette conta-denaro, sacchetti, sim). La Corte ha inoltre confermato che non è sindacabile in Cassazione una rivalutazione dei fatti già esaminati, salvo manifesta illogicità o violazione di norme. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73)

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; la sentenza fa riferimento ai capi di imputazione per plurime fattispecie (detenzione, acquisto e cessione di sostanze come cocaina, hashish, marijuana).

  • codice di procedura penale, art. 274 lett. c)

    La lett. c) riguarda il pericolo che l'indagato commetta altri delitti; la Corte ribadisce che tale pericolo deve essere non solo concreto ma anche attuale, inteso come prognosi fondata su elementi che indichino continuità e possibilità prossima di reiterazione.

  • codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Citato nella motivazione in relazione al regime presuntivo che può operare; la Corte osserva che l'adeguatezza della misura va valutata anche alla luce del possibile mancato superamento di tale regime, ma il sindacato in Cassazione resta limitato.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola la condanna alle spese processuali e agli obblighi verso la Cassa delle ammende; applicata per infliggere al ricorrente il pagamento di euro 3.000 e le spese.

  • disposizioni attuative codice procedura penale, art. 94 (comma 1-ter e 1-bis)

    Previsione di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi alla custodia; la Corte dispone l'invio della sentenza all'istituto di detenzione.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)

    Richiamata per spiegare la modifica normativa che ha espresso il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ricostruisce la giurisprudenza post-riforma che precisa il contenuto dell'attualità.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sulla sussistenza delle esigenze cautelari è limitato: la Corte di Cassazione verifica solo violazioni di norme, contraddittorietà insanabile o manifesta illogicità della motivazione, non una rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il pericolo di recidiva (art. 274, lett. c) c.p.p.) deve essere non solo probabile ma attuale: il giudice deve formulare una prognosi sulla continuità della pericolosità tenendo conto della personalità dell'indagato, delle modalità del fatto e delle concrete condizioni di vita; non è necessaria la previsione di una specifica occasione, ma serve un convincimento fondato su elementi concreti.
  • Elementi fattuali aggravanti (quantitativi significativi di droga, organizzazione della filiera, estensione territoriale, uso di mezzi e luoghi di stoccaggio, strumenti di gestione del traffico) rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari e la legittimità della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive.
  • La possibilità di misure alternative (arresti domiciliari con controllo elettronico) può essere esclusa se gli elementi indicano che tali misure sarebbero inefficaci o eludibili; la valutazione spetta al giudice di merito e difficilmente è censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Un ricorso che si limiti a proporre una diversa valutazione di circostanze già valutate dal giudice di merito è, di norma, inammissibile in sede di legittimità salvo che non emerga manifesta illogicità o violazione normativa.

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